Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sul diritto dei marchi ed il regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.
Art. 4
#Comma 1
Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e la cui ratifica e' stata autorizzata dalla legge 12 marzo 1996, n. 169, nonche' le norme di modifica della legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il medesimo protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 della citata legge n. 169 del 1996.
Art. 5
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.