LEGGE

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Numero 7 Anno 1951 GU 19.01.1951 Codice 051U0007

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;7

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.