Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, e' ratificato con la seguente modificazione:
"Art. 2. - E' soppresso".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.