DECRETO LEGISLATIVO

Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Numero 727 Anno 1948 GU 19.06.1948 Codice 048U0727

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;727

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Per gli anni 1948, 1949, 1950 il numero delle promozioni da effettuare semestralmente ai gradi di generale di corpo d'armata, di generale di divisione e di generale di brigata non puo' essere inferiore, rispettivamente, a due al grado di generale di corpo d'armata, a quattro al grado di generale di divisione e ad undici al grado di generale di brigata, purche' l'eventuale eccedenza agli organici previsti per i predetti gradi dall'art. 1 del decreto legislativo 20 grualo 1948, n. 45, non superi complessivamente il numero di dodici uniti.
Nel caso tale eccedenza superi le dodici unita', il numero complessivo di diciassette promozioni semestrali, da effettuare ai sensi del comma precedente, sara' ridotto, a partire da quelle rispettivamente assegnate ai gradi piu' elevati, di quanto necessario affinche' l'eccedenza stessa sia contenuta nelle predette dodici uniti.


Art. 4

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Comma 1

Per il conferimento delle promozioni semestrali al grado di generale di brigata saranno applicate le norme di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.
Qualora al termine di ogni semestre il numero complessivo delle vacanze effettivamente verificatesi comporti una ripartizione proporzionale di vacanze diversa da quella attuata nel semestre stesso, si provvedera' ad una nuova ripartizione proporzionale e alla revisione, a tutti gli effetti, delle anzianita' attribuite nel grado di generale di brigata ai colonnelli delle varie armi.


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

L'art. 1 del presente decreto ha efficacia dal 1 luglio 1947;
l'art. 5 ha efficacia dal 1 gennaio 1948.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.