LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatta a Roma e nella citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbli

Numero 70 Anno 2021 GU 22.05.2021 Codice 21G00079

urn:nir:stato:legge:2021-04-22;70

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Autorizzazione alla ratifica dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dello Scambio di Lettere stesso.


Art. 3

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Comma 1

Norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Comma 3

Capo II - Altre disposizioni di adeguamento dell'Ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

Art. 5

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Comma 1

Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali

Comma 2

Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 206-bis (Assunzione della testimonianza di cardinali). - 1.
Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi puo' chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuita' e la regolarita' della funzione cui risulta preposto.
2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.
3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3».


Art. 6

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Comma 1

Clausola d'invarianza finanziaria

Comma 2

Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 7

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.