Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo Scambio di note stesso.
Art. 3
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Per le attivita' derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.