Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo X dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ((1))
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 42) che "A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, e' soppressa".
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.