Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIII dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Ai fini dell'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1 il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, ove necessario, operazioni di ricorso al mercato finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.