LEGGE

Legge 1005/1952 - Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di attivita' dell'Ente medesimo.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di attivita' dell'Ente medesimo.

Numero 1005 Anno 1952 GU 05.08.1952 Codice 052U1005

urn:nir:stato:legge:1952-07-11;1005

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Il comprensorio di attivita' dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio dei seguenti comuni della, provincia di Avellino: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Caposele, Conza della Campania, Greci, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montaguto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano di Puglia, Teora, Vallata. ((1))
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AGGIORNAMENTO ((1))
La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e' esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, e successive modificazioni e integrazioni".


Art. 3

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Comma 1

Per provvedere alle esigenze del territorio dei Comuni di cui al precedente articolo sara' costituita, in seno all'Ente, una speciale sezione per L'Irpinia.
Valgono, nei confronti degli Enti locali e degli Enti pubblici della provincia di Avellino, tutte le facolta' e le autorizzazioni concesse all'Ente per gli Enti locali e gli Enti pubblici della Puglia e della Lucania. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e' esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, e successive modificazioni e integrazioni".


Art. 4

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Comma 1

Sara' versata all'Ente, a cominciare dal 1952-53, fino al 1956-57, l'annua somma di lire 50 milioni perche' provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasformazione fondiaria.
Il versamento e' fatto sulla base di un annuo preventivo di spesa da presentarsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per l'esercizio 1952-53, il contributo predetto gravera' sui fondi del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.