LEGGE

Ratifica ed esecuzione del trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunita' europee e relativi all

Numero 1185 Anno 1970 GU 22.01.1971 Codice 070U1185

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunita' europee e relativi allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 del trattato stesso.


Art. 3

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Comma 1

Il Governo e' autorizzato ad emanare non oltre il 31 dicembre 1974 e secondo le scadenze rispettivamente previste dagli articoli 2, 3 e 4 della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita', adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, decreti aventi forza di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nel trattato di cui all'articolo 1 e le disposizioni della decisione di cui al presente articolo.
Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1974, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti:
a) dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emesse dagli organi delle Comunita' europee per l'attuazione del trattato di cui all'articolo 1 e della decisione di cui al presente articolo;
b) dai regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 26 novembre 1975, n. 748 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, e' prorogato al 31 dicembre 1979".


Art. 4

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Comma 1

Il Governo emanera' le norme nelle materie previste dalla presente legge, sentita una commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.
La commissione di cui al comma precedente e' altresi' abilitata ad esprimere il proprio parere, a maggioranza dei suoi componenti, sull'opportunita' dell'esercizio della delega per l'esecuzione delle misure a norma dell'articolo 3.