Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunita', firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione, con allegato e protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
Le implicazioni finanziarie derivanti dalla attuazione della presente legge sono imputate alle disponibilita' previste dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1974, n. 407, concernente ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione delle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo, cosi' come modificato dall'articolo 4 della presente legge.
Art. 4
#Comma 1
L'articolo 4 della legge 16 luglio 1974, n. 407, e' sostituito dal seguente:
"La spesa relativa alla partecipazione dell'Italia alla istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione numero 70", e' valutata in lire 3.951 milioni, per il periodo 1974-80".
Art. 5
#Comma 1
Il primo periodo del primo comma dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, e' sostituito dal seguente:
"La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, e' valutata in L.
6.064.500.000".