Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' commisurata alla meta' delle stipendio e della indennita' caroviveri percepiti dai segretari stessi".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ogni disposizione incompatibile con la presente legge e' abrogata.