LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

Numero 747 Anno 1994 GU 10.01.1995 Codice 095G0777

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere alla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.


Art. 3

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Comma 1

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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, e' prorogato al 30 ottobre 1995."


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AGGIORNAMENTO (2)


La legge 22 febbraio 1996, n. 73 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, gia' prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n. 295, e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996. "


Art. 4

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato a regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1985, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.