ll Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare:
a) il trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi dieci allegati;
b) l'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi quattro allegati;
c) l'atto finale firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 relativo ai due strumenti internazionali sopraindicati;
d) uno scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'articolo 3 del trattato di cui alla lettera a) del presente articolo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'atto finale compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 1.
Art. 3
#Comma 1
Il Governo, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, e' autorizzato ad emanare entro 18 mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica degli atti di cui al precedente articolo 1, secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie, anche sotto gli aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalita' indicate negli atti medesimi.
I decreti di cui al precedente comma sono emanati dal Governo previa consultazione della giunta regionale ii fini dell'articolo 47, terzo comma, dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza della procedura suindicata, e' altresi' delegato a emanare, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie:
a) a favorire attivita' culturali e iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia;
b) ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della facolta' prevista dall'articolo 3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.
Art. 4
#Comma 1
Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato e con i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per realizzare infrastrutture e impianti diretti al potenziamento della attivita' economica dei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia.
Le norme individueranno le opere da realizzare particolarmente nei settori ferroviario, portuale, stradale e autostradale, in modo da inserire i territori considerati nel nuovo contesto socio-economico derivante dalla istituzione della zona franca e con riferimento agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge.
I decreti di cui al primo comma del presente articolo saranno emanati con l'osservanza della procedura indicata nel precedente articolo 3, secondo e terzo comma.
Art. 5
#Comma 1
Le pensioni ordinarie, di guerra e gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto a carico del bilancio dello Stato, nonche' le pensioni a carico del fondo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Istituto postelegrafonici e delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro continuano ad essere corrisposti negli importi comprensivi degli assegni accessori ai beneficiari residenti nel territorio sul quale, in base al decaduto memorandum d'intesa di Londra, fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, secondo le disposizioni in vigore per i pensionati residenti sul territorio nazionale.
In ogni caso il diritto del beneficiario delle erogazioni di cui al precedente comma non viene meno per effetto della perdita della cittadinanza italiana.
Le pensioni e le rendite jugoslave corrisposte ai cittadini italiani che si avvalgono della facolta' prevista all'articolo 3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1, sono erogate dall'INPS e dall'INAIL a titolo di anticipazione e per l'ammontare percepito all'atto del trasferimento. I conseguenti rapporti finanziari saranno regolati con la legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo previsto dall'articolo 5 del trattato, di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 della presente legge.
Art. 6
#Comma 1
I termini per la presentazione delle domande per la concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nel territorio sul quale in base al decaduto memorandum d'intesa di Londra fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, sono riaperti per la durata di un anno e sei mesi a partire dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.
La rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni e la modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge 18 marzo 1958, n. 269, saranno rivedute, con decreti aventi forza di legge ordinaria da emanare dal Governo su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso tra gli atti di cui al precedente articolo 1, secondo le procedure di cui al precedente articolo 3, secondo e terzo comma.
Art. 7
#Comma 1
Il comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attivita' degli organi interministeriali necessari per l'applicazione degli impegni previsti o connessi con gli atti di cui al precedente articolo 1, nonche' di assicurare il funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti agli organi misti italo-jugoslavi.
Il comitato cessera' le sue funzioni dopo quattro anni dalla sua costituzione.
E' costituita una segreteria del comitato predetto composta da un coordinatore nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri e da cinque addetti. Il coordinatore e due addetti possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza del Ministero degli affari esteri. In questa ipotesi e' corrisposto al coordinatore ed agli addetti un assegno (da determinare su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro) in misura pari alla differenza fra il trattamento di quiescenza goduto e il corrispondente trattamento di servizio attivo.
Il comitato ha facolta' di affidare a sottocomitati e gruppi di lavoro, formati nel suo seno con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, lo studio di specifici problemi inerenti all'espletamento del compito per cui e' stato istituito.
Il comitato puo' richiedere, ogni qualvolta cio' si rendesse necessario, la collaborazione di personale e di tecnici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonche' di esperti estranei a dette amministrazioni in misura non superiore a quattro, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti che saranno loro affidati da parte del comitato suddetto.
Per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo e' iscritto apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri da stabilire annualmente in relazione al fabbisogno.(1)(2)(3)((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 novembre 1980, n.780 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Le funzioni del comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i compiti indicati nell'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria sono prorogate di un biennio a far data dal 30 dicembre 1979."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 22 dicembre 1982, n.960 ha disposto (con l'art. 3 comma 2) che "Le funzioni del Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria, gia' prorogate fino al 30 dicembre 1981 con la legge 18 novembre 1980, n. 780, sono ulteriormente prorogate fino al 30 dicembre 1985 a far data dal 1 gennaio 1982."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n.787 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n.45 ha disposto 8con l'art. 7 comma 2) che "Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria cosi' come previsto dall'articolo 7 della legge n. 73 del 14 marzo 1977, gia' prorogate fino al 31 dicembre 1981 con la legge n. 780 del 18 novembre 1980 e fino al 31 dicembre 1985 con la legge n. 960 del 22 dicembre 1982, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1990."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 20 maggio 1991, n.158 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria, di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, gia' prorogate fino al 31 dicembre 1990 con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, possono essere svolte fino al 31 dicembre 1991."
Ha inoltre disposto (con l'art. 23 comma 1)che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."
Art. 8
#Comma 1
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi, sara' ripartito in quote annuali, in ragione di complessive lire 5 miliardi per gli anni 1976 e 1977, lire 50 miliardi per l'anno 1978, lire 75 miliardi per l'anno 1979 e lire 85 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.
I relativi stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
La complessiva quota relativa agli anni 1976 e 1977 resta determinata in lire 5.000 milioni.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 1.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 3.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, potra' essere modificato sia il volume dell'onere recato dai predetti decreti delegati, sia la ripartizione temporale dell'onere stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, sulle disponibilita' degli stanziamenti anzidetti, al rimborso delle somme che la regione Friuli-Venezia Giulia deliberi di anticipare per conto dello Stato per la realizzazione delle infrastrutture e impianti diretti al potenziamento delle attivita' economiche previste dalla presente legge, entro i limiti di un ammontare massimo di lire 25 miliardi.