LEGGE

Legge 512/1951 - Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402 e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402 e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Numero 512 Anno 1951 GU 11.07.1951 Codice 051U0512

urn:nir:stato:legge:1951-05-04;512

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.


Art. 3

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Comma 1

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale e' stato sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la sospensione per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'art. 2, dal 16 aprile 1948 e, per quanto concerne l'art. 3, dal 1 gennaio 1949.