1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) «autorita' competente» l'autorita' di cui all'articolo 5, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport;
c) «richiedente» il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio, in Italia, delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato di provenienza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
d) «struttura» il Collegio nazionale dei maestri di sci italiani con il quale l'Ufficio per lo Sport sottoscrive apposita convenzione per lo svolgimento delle prove attitudinali;
e) «Conferenza di servizi» la Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la valutazione dei titoli professionali;
f) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Capo Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Avvio delle procedure
Comma 2
1) Il richiedente trasmette all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale di maestro di sci o di maestro di snowboard conseguito in un Paese membro dell'Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
2) Allo stesso Ufficio per lo Sport e' trasmessa istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale relativo al maestro di sci o al maestro di snowboard conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ai quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Art. 3
#Comma 1
Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali
Comma 2
1) L'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente articolo 1, secondo quanto stabilito nell'articolo 16 del decreto legislativo, indicendo apposita Conferenza di servizi.
2) La Conferenza valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 16, ed esprime parere motivato, sentito un rappresentante nazionale dell'Ordine o Collegio professionale interessato ed uno della Federazione sportiva corrispondente, redigendo apposito verbale.
3) Il riconoscimento del titolo professionale e' disposto con motivato decreto direttoriale, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4) L'Ufficio per lo Sport, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformita' al parere espresso dalla Conferenza di servizi, e' subordinato al superamento delle misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo, adotta il decreto direttoriale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto e' trasmessa al richiedente ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame.
5) Il decreto di riconoscimento e' rilasciato dall'Ufficio per lo Sport solo a seguito del superamento della prova attitudinale.
Art. 4
#Comma 1
Misure compensative
Comma 2
1) Nell'ambito delle procedure di cui al precedente articolo 3, qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo, il riconoscimento puo' essere subordinato al compimento di una prova attitudinale stabilita dall'Autorita' competente a seguito della Conferenza di servizi.
2) Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si applica quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Nei casi in cui il riconoscimento del titolo e' subordinato al superamento della misura compensativa, compete all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo, la scelta della misura compensativa.
3) La prova attitudinale prevista dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo, consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilita' necessarie per l'esercizio della professione. Essa si articola in una prova tecnica ed una teorica, e verte sulle materie individuate nel decreto direttoriale di cui al precedente articolo 3, comma 4, in conformita' ai contenuti e alle materie indicate dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81, tra quelle costituenti l'ordinamento didattico vigente concernente la professione di riferimento, le quali, sulla base del confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente e la cui conoscenza e' condizione essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione.
4) La prova tecnica consiste in una dimostrazione di competenze e abilita' inerenti l'esercizio della professione, riferite a casi operativi.
5) Alla prova orale il candidato puo' accedere previo superamento della prova tecnica.
6) La prova attitudinale si svolge presso sedi decentrate da individuarsi attraverso apposita convenzione tra la «struttura» e l'Ufficio per lo Sport.
7) Della data, del luogo e dell'ora della prova e' data comunicazione al richiedente almeno venti giorni prima dell'espletamento della prova stessa. Il candidato deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento ed esibire adeguata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri indicati all'articolo 8 per l'espletamento della prova attitudinale.
8) Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo e' disposta secondo le modalita' indicate nel presente articolo.
Art. 5
#Comma 1
Elenco delle discipline
Comma 2
1) Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo, sono individuate le seguenti discipline ai fini dello svolgimento delle misure compensative di cui al precedente articolo 4, conformemente a quanto previsto dalla legge 8 marzo 1991, n. 81:
a) Tecnica di insegnamento:
conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi, scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l'insegnamento dello sci in Italia «Sci Italiano» edito dalla FISI e adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani;
b) Topografia e orientamento:
conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;
capacita' di orientarsi in genere e in montagna in particolare, con e senza strumentazione;
conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.
c) Pericoli in montagna:
conoscenza dei pericoli della montagna e nozioni di meteorologia;
sicurezza sulle piste da sci;
d) Normativa:
conoscenza della legge quadro relativa alla professione di maestro di sci;
conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci delle localita' ove si vuole svolgere la professione; conoscenza delle responsabilita' derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attivita' svolta con i minori.
2) Ai fini dello svolgimento delle misure compensative, i richiedenti devono possedere le necessarie conoscenze linguistiche; l'esame teorico-pratico si svolge in lingua italiana.
Art. 6
#Comma 1
Commissione d'esame.
Comma 2
1) La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale e' nominata con decreto del Capo dell'Ufficio per lo Sport.
2) Fanno parte della Commissione:
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport, con funzioni di Presidente;
un rappresentante designato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani;
un rappresentante designato dalla Federazione Italiana Sport Invernali.
3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo o da un collaboratore amministrativo dell'Ufficio per lo Sport.
Art. 7
#Comma 1
Valutazione della prova attitudinale
Comma 2
1) La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la Commissione d'esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente.
2) Il giudizio della Commissione e' adeguatamente motivato.
3) In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
4) In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato e' ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell'interessato, nella prima sessione utile.
5) Costituisce valida giustificazione la documentata insorgenza di un imprevisto o di una causa di forza maggiore, che ha oggettivamente impedito al candidato di presentarsi nella data fissata per le prove attitudinali.
6) A seguito del superamento della prova attitudinale, l'Ufficio per lo Sport rilascia al richiedente il decreto direttoriale di riconoscimento del titolo professionale.
Art. 8
#Comma 1
Oneri finanziari
Comma 2
1) Gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella misura e con le modalita' indicate dal Collegio nazionale dei maestri di sci.
2) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e sue successive modificazioni.