DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Numero 456 Anno 1998 GU 30.12.1998 Codice 098G0505

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-11-19;456

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali

Comma 2

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per le riforme istituzionali, affidato alla responsabilita' del Ministro per le riforme istituzionali.


Art. 2

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Comma 1

C o m p e t e n z e

Comma 2

1. Il Dipartimento fornisce al Ministro il supporto necessario allo svolgimento delle funzioni delegate e provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti:
a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento agli Organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato e alla Rappresentanza italiana nel Parlamento europeo nonche' al sistema delle autonomie;
b) lo studio e il confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonche' con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea;
c) la verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e gli indirizzi di riforma del programma di governo.
2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali e degli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro, alla cura delle relazioni con il pubblico e all'espletamento di tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per le riforme istituzionali.


Art. 3

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Comma 1

M i n i s t r o

Comma 2

Il Ministro per le riforme istituzionali e' l'organo di governo del Dipartimento.


Art. 4

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Comma 1

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Comma 2

Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'aministrazione, il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.


Sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'ufficio di gabinetto.


Il Ministro puo' costituire commissioni di studio e gruppi di lavoro nonche' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 5

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Comma 1

Settore legislativo

Comma 2

E' costituito nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per le riforme istituzionali, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie delegate al Ministro, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento.


Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro.


Il settore legislativo e' posto alle dipendenze del Ministro e opera in collegamento funzionale con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.


Art. 6

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Comma 1

Capo del Dipartimento

Comma 2

Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.


Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici previsti ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente regolamento.


Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni impartite dal Ministro.


Art. 7

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

Le ripartizioni interne degli uffici in numero complessivamente non superiore a due, sono denominati servizi e sono unita' operative di base di livello dirigenziale.


Art. 8

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Comma 1

P e r s o n a l e

Comma 2

1. All'assegnazione del personale al Dipartimento, salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, in conformita' alle designazioni del Ministro stesso, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I provvedimenti del Ministro riguardanti il personale all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.