Possono accedere al contributo diretto introdotto, con decorrenza dal 1o ottobre 2000, dall'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonche' le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali e religiosi, gli enti ecclesiatici.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Destinatari del contributo
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Caratteristiche del prodotti esclusi dalla fruizione del contributo
Comma 2
Sono esclusi dal contributo i quotidiani e periodici che contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti postali. Dal contributo sono inoltre esclusi i giornali di pubblicita'; di promozione delle vendite di beni o servizi; di vendita per corrispondenza; i cataloghi; i giornali non posti in vendita, ad eccezione delle pubblicazioni informative di cui ai comma 1, lettera c) dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quelli a carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nonche' i giornali pornografici. Per giornali di pubblicita' si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti e/o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti e/o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia e/o per abbonamento. Sono considerate pubblicazioni a carattere postulatorio quelle finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro. Ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti pubblici tutti gli organismi, comprese le societa', riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione.
Art. 3
#Comma 1
Modalita' per usufruire del contributo
Comma 2
Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione dei contributi, la gestione delle somme stanziate per l'erogazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'erogazione dei contributi stessi compresi gli anticipi a favore delle imprese il cui fatturato non superi i cinque miliardi di lire annui, possono essere affidati in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica ad una struttura bancaria o finanziaria.
La struttura prescelta dovra' inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - l'elenco completo dei rimborsi effettuati per i susseguenti accertamenti a campione. A tal fine le imprese beneficiarie dei rimborsi dovranno tenere a disposizione del predetto Dipartimento, fino al secondo anno successivo a quello in cui avviene la relativa liquidazione, la collezione completa delle testate per le quali sono stati ottenuti i contributi di cui al presente regolamento e tutta la documentazione comprovante le attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al precedente comma 2 del presente articolo e le societa' che hanno provveduto alla spedizione dovranno fornire, a richiesta, allo stesso Dipartimento tutte le informazioni e la documentazione relativa alla spedizione stessa.
Art. 4
#Comma 1
Entita' del contributo
Comma 2
Le somme disponibili in bilancio rispettivamente per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per quelle di cui alla lettera c) dello stesso comma sono attribuite a ciascuno degli aventi diritto in misura non superiore ai costi sostenuti nel semestre precedente da parte delle aziende editoriali per il recapito delle pubblicazioni degli abbonati. Nei casi in cui le predette somme non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse a favore di ciascun richiedente viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei propri costi moltiplicato per il risultato della divisione tra lo stanziamento disponibile e l'ammontare totale dei costi di tutti i richiedenti aventi titolo ad ottenere il contributo.
Al fine di garantire il trattamento privilegiato per l'editoria minore, da identificarsi nelle imprese il cui fatturato, nell'anno precedente, non abbia superato i 5 miliardi di lire, i costi sostenuti da tali imprese vengono convenzionalmente aumentati del 10 per cento, ai fini del calcolo del contributo spettante a tutti i richiedenti. Le predette imprese, nel secondo anno di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono chiedere un anticipo del contributo nella misura massima del 50 per cento di quello spettante nell'anno precedente. Alla domanda tendente ad ottenere tale anticipazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante che l'impresa ha proseguito la spedizione della testata di cui trattasi anche nell'anno in corso nonche' un atto di impegno a restituire la somma eventualmente percepita in misura superiore a quella dovuta a consuntivo.