Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e' sostituito dal seguente:
"2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e' sostituito dal seguente:
"1. Le imprese di radiodiffusione sonora, che intendono fruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge, sono tenute:
a) alla registrazione quotidiana dell'intera programmazione, su nastro, cassetta o disco; la registrazione deve essere mantenuta per almeno trenta giorni;
b) per le sole imprese che non abbiano presentato la comunicazione di preavviso di cui all'art. 1, comma 3, alla raccolta ed al mantenimento delle registrazioni di cui al punto a) per la durata di un anno;
c) all'istituzione dei registro di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 2".
Art. 3
#Comma 1
Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e' sostituito dal seguente:
"1. Il rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge puo' essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicate negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresi' collegate ((mediante abbonamento con non meno di cinque emittenti)). Il rimborso puo' essere altresi' effettuato in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di informazione radiofonica al compimento dell'anno di registrazione della relativa testata presso il competente tribunale".
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.