DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (11G0103)

Numero 277 Anno 2010 GU 03.05.2011 Codice 011G0103

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni comuni

Art. 2

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Comma 1

Ripartizione delle risorse tra tipologie progettuali

Comma 2

Le risorse disponibili sono destinate:
1) per il 90% al finanziamento delle tipologie di progetto previste all'articolo 9, comma 1, della legge;
2) per il 10% al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge.


Comma 3

Capo II - Progetti per la flessibilita', il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge

Art. 4

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Comma 1

Soggetti finanziabili

Comma 2

Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett.
c) non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nel caso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a).


Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all'apertura di una delle predette procedure.


In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione tra vita professionale e vita familiare per i dipendenti delle aziende consorziate o partecipanti, le singole aziende coinvolte possono presentare anche individualmente altri progetti a valere sull'articolo 9 della legge, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente, nei termini di cui al comma 4.


Art. 5

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Comma 1

Destinatari

Comma 2

Destinatari dei progetti disciplinati dal presente capo sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermita'.


Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi altresi', alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di societa' cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonche' i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalita' a progetto, purche' la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.


Art. 6

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Comma 1

Accordo contrattuale

Comma 2

L'accordo contrattuale e' presupposto indispensabile per l'ammissibilita' dei progetti disciplinati dal presente capo, in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare espresse dai lavoratori.


Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita familiare ovvero introduce procedure generali che consentano alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei lavoratori di essere soddisfatte.


L'accordo illustra espressamente, in relazione ai singoli interventi proposti, la valenza di azione positiva e l'innovazione apportata dal progetto rispetto a quanto gia' previsto dalla legislazione vigente, dal contratto collettivo nazionale di riferimento, ovvero, ove piu' avanzata, dalla prassi gia' adottata in azienda.


Art. 7

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Comma 1

Requisiti di priorita' o preferenza

Comma 2

Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilita', si preveda di applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilita'.


Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unita' produttiva e con le funzioni precedentemente svolte, ovvero condizioni di miglior favore.


Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui gli stessi prevedano l'attivazione di reti funzionali agli interventi e ai servizi progettati.


Comma 3

Capo III - Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge

Art. 9

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Comma 1

Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile

Comma 2

Per i progetti disciplinati dal presente capo, l'importo massimo finanziabile e' di euro 35.000,00; il compenso da corrispondere al sostituto o al collaboratore non puo' superare il reddito imponibile relativo all'attivita' svolta dall'interessato nell'anno precedente ovvero, ove piu' favorevole, la media dei redditi imponibili dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto nel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, il compenso non puo', comunque, essere inferiore al minimo retributivo previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzioni comparabili, con specifico riferimento, per i professionisti ed eventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi e delle attivita' professionali.


La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, e' fissata in 12 mesi, anche frazionabili nell'arco di 24 mesi.


I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternita' o alla presenza di figli minori o figli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, lettere f) e g).


I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e gli eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori.


Art. 10

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Comma 1

Soggetti finanziabili

Comma 2

Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non piu' di dieci soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza.


Art. 11

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Comma 1

Requisiti di priorita' o preferenza

Comma 2

Per i progetti disciplinati dal presente capo, e' assegnato un punteggio addizionale in presenza di figli fino a tre anni di eta' o figli disabili ovvero in presenza di particolari carichi di cura, nonche' nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti.


Comma 3

Capo IV - Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Art. 13

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Comma 1

Modalita' e termini di presentazione

Comma 2

I soggetti proponenti fanno pervenire all'ufficio i progetti, allegando l'apposita domanda di ammissione a finanziamento e il relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi disponibili dall'ufficio stesso.


Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale.


Art. 15

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Comma 1

Commissione tecnica di valutazione

Comma 2

La selezione e' affidata ad un'apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.


La commissione, la cui composizione e' individuata nel successivo decreto di nomina, e' presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui delegato e vede rappresentate le amministrazioni concertanti, nonche' le regioni e gli enti locali. La commissione puo' avvalersi della consulenza di esperti.


La commissione funziona a titolo gratuito. Il rimborso delle eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede e' a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.


Ai fini della individuazione della composizione della commissione, si terra' conto dell'opportunita' di garantire il coordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e con il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.


Art. 16

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Comma 1

Formazione delle graduatorie

Comma 2

Le risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei progetti disciplinati, rispettivamente, al comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 9 della legge sono ripartite, nei limiti delle quote stabilite dall'articolo 2, comma 1, in base al numero di scadenze fissate nell'arco dell'anno per la presentazione delle domande di finanziamento.


I progetti riferiti alle due tipologie, una volta valutati, sono inseriti in due elenchi distinti, all'interno dei quali sono formate graduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggetti individuati, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 10, comma 3.


Sono dichiarati "ammissibili a finanziamento" i progetti che riportano un punteggio minimo di 50.


Sono, infine, "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio, i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire dalle graduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la scadenza considerata.


Art. 17

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Comma 1

Scorrimento della graduatoria

Comma 2

Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste per finanziare i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, le stesse sono riportate sulla scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.


Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle somme richieste per finanziare tutti i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, i progetti non finanziati concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorita', a formare le graduatorie della scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.


Quando le risorse che residuano dall'attribuzione progressiva delle somme riconosciute dalla commissione ai singoli proponenti non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti che riportano il medesimo punteggio nell'ambito della categoria di riferimento, detti progetti concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorita', a formare le graduatorie delle scadenze successive, sulle quali sono altresi' riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell'anno di riferimento.


Art. 18

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Comma 1

Modalita' di erogazione del contributo

Comma 2

I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione, sulla base di una specifica convenzione predisposta dall'ufficio e sottoscritta, per accettazione, dal proponente.


L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento di ciascun progetto e' subordinata alla effettiva e corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, nonche' all'esito delle eventuali verifiche disposte dall'ufficio, anche tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


L'ufficio competente puo' rivolgersi, in ogni momento fino alla corresponsione del saldo, ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la verifica presso il proponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto.


I proponenti destinatari dei contributi sono tenuti a collaborare alle attivita' di monitoraggio qualitativo svolte dall'ufficio competente.


Comma 3

Capo V - Sanzioni e disposizioni finali

Art. 19

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero di irregolarita' nell'attuazione o nella rendicontazione del progetto, anche sulla base dei riscontri effettuati dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio, previo preavviso ovvero diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 10 giorni ed esaminate le eventuali osservazioni dell'interessato rese ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, con decreto motivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle somme eventualmente gia' erogate, maggiorate degli interessi legali.


Art. 20

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 e' abrogato.