DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Numero 753 Anno 1994 GU 18.01.1995 Codice 095G0033

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-15;753

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e funzioni

Comma 2

Il Dipartimento per gli italiani nel mondo - di seguito denominato Dipartimento - e' costituito ed organizzato secondo le disposizioni del presente regolamento.


Il Dipartimento fornisce al Ministro per gli italiani nel mondo il supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si trascrive, inoltre, il comma 5 dell'art. 21 della medesima legge n. 400/1988: "Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente".
- Il D.P.C.M. 7 ottobre 1994, recante delega di funzioni al Ministro per gli italiani nel mondo cons. Sergio Berlinguer, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1994.


Art. 3

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Comma 1

Ministro e uffici ausiliari

Comma 2

Il Ministro per gli italiani nel mondo - di seguito denominato "Ministro" - e' l'organo di governo del Dipartimento e ne determina gli indirizzi.


Il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo del settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.


Il Ministro puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti consentiti dalle tabelle allegate alla legge stessa, ovvero in base al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 338.


Il Ministro puo' istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento di commissioni si studio.


Art. 4

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Comma 1

Settore legislativo

Comma 2

Nell'ambito dell'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, e' costituito presso il Ministro per gli italiani nel mondo un apposito settore legislativo che provvede all'attivita' di studio, di progettazione e razionalizzazione normativa nelle materie relative alle funzioni delegate al Ministro stesso, nonche' di consulenza in ordine ai problemi giuridici nelle materie di competenza del Dipartimento.


La responsabilita' del settore legislativo e' affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico.


Con il settore legislativo collaborano gli uffici e i servizi del Dipartimento, i quali, su richiesta del capo del settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore medesimo.


Art. 5

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Comma 1

Capo del dipartimento

Comma 2

L'amministrazione e' separata dall'organo di direzione politica.


Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento, ne dirige l'attivita' e ne e' responsabile dinanzi al Ministro.


Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad uno dei coordinatori di ufficio o di servizio di cui al comma 7 dell'art. 6.


Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 9.


La segreteria del capo del Dipartimento svolge compiti di supporto tecnico-strumentale e di collegamento tra gli uffici del Dipartimento e provvede alla gestione del personale.


Art. 6

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

L'ufficio dei diritti politici e civili degli italiani all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere a)
e b) dell'art. 2.


L'ufficio delle politiche generali concernenti le collettivita' italiane all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere c), d) e g) dell'art. 2.


L'ufficio per l'informazione e l'aggiornamento delle collettivita' italiane all'estero provvede agli adempimenti di cui alla lettera e) dell'art. 2. A tale ufficio sono trasferite le competenze relative agli italiani nel mondo degli uffici di cui all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994. Presso tale ufficio hanno sede i comitati di cui alle lettere d) e f) del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994.


L'ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunita' all'estero provvede agli adempimenti di cui alla lettera f) dell'art. 2.


In applicazione delle disposizioni organizzative di cui al presente decreto, il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, provvede alla istituzione e alla modifica di servizi all'interno degli uffici, alla ripartizione dei compiti tra servizi, alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio dei comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento.


Agli uffici ed ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento. I coordinatori degli uffici devono essere in possesso della qualifica di dirigente.


Art. 7

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Comma 1

P e r s o n a l e

Comma 2

1. All'assegnazione di personale del Dipartimento, salvo quanto stabilito in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, sulla base delle indicazioni del Ministro stesso e, per quanto attiene al personale non dirigente, del capo del Dipartimento, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperti indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 8

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Comma 1

Codice etico e codice di comportamento

Comma 2

Ciascun dipendente pubblico assegnato a qualsiasi titolo al Dipartimento ispira il proprio operato alle regole dettate dal proprio codice etico e di comportamento.


Art. 9

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Comma 1

Coordinamento

Comma 2

Il capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario generale.


I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.