All'individuazione nonche' alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale degli uffici centrali e delle articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Clausola d'invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.