DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Numero 366 Anno 1992 GU 21.08.1992 Codice 092G0355

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-04;366

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Attivita' della segreteria

Comma 2

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Le espressioni abbreviate "segreteria", "Conferenza" e "comitati generali" nel presente decreto corrispondono rispettivamente alle parole "segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui all'art. 12, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui al comma 1 del medesimo art. 12 e "comitati generali a competenza integrata funzionale" di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.


Art. 2

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

((


))


((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 26 OTTOBRE 1995, N. 589)).


I settori (( . . . )) provvedono agli adempimenti assegnati ai sensi dell'art. 3, comma 1.


(( 4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al settore di cui alla lettera a) del comma 1, possono essere assegnati, in posizione di studio e ricerca, funzionari e dirigenti, anche dipendenti dalle regioni e province autonome, in possesso di comprovata professionalita' nello studio, consulenza e ricerca giuridico-legislativa ))


Art. 3

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Comma 1

Funzionamento

Comma 2

(( 1. Con ordine di servizio del Presidente della Conferenza sono individuati gli adempimenti dei settori e, al loro interno, sono costituiti i nuclei istruttori ed i nuclei di verifica, nonche', qualora necessario, servizi dotati di particolare autonomia ))


Alla segreteria e' preposto un direttore; l'incarico e' conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su indicazione del presidente della Conferenza, tra il personale di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il decreto di incarico cessa di avere effetto se, entro tre mesi dal giuramento del Governo, non sia confermato. Il direttore della segreteria assolve alle funzioni di segretario della Conferenza, ancorche' riunita in comitato generale.


(( 3. Con ordine di servizio del Presidente della Conferenza, su proposta del direttore della segreteria, sono preposti i coordinatori ai settori ed ai servizi, e affidate le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore della segreteria. Il direttore della segreteria prepone i coordinatori ai nuclei istruttori e di verifica ))


Art. 4

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Comma 1

Coordinamento

Comma 2

La segreteria opera in collegamento con il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale provvede, in particolare, ad assicurare alla Conferenza ed alla segreteria il supporto informativo, gli adempimenti ed i servizi tecnici ed amministrativi strumentali al loro funzionamento.


Il direttore della segreteria partecipa alle riunioni di coordinamento disposte dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1989 - serie generale - n. 24.


Art. 5

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Comma 1

Personale e consulenze

Comma 2

Il contingente di personale della segreteria avente i requisiti di cui all'art. 30 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' fissato in sessanta unita', delle quali un terzo appartenente ai ruoli organici delle regioni e delle province autonome. A quest'ultimo personale si applicano le disposizioni relative al trattamento economico di cui all'art. 12, comma 4, della stessa legge.


All'articolazione del contingente per qualifiche corrispondenti a quelle indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede, su proposta del presidente della Conferenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


All'assegnazione di personale alla segreteria provvede il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le indicazioni del presidente della Conferenza.


Presso la segreteria possono operare consulenti e comitati di consulenza con incarichi conferiti ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente della Conferenza.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1991.