DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali ((...)). (17G00036)

Numero 21 Anno 2017 GU 11.03.2017 Codice 17G00036

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-02-21;21

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Le intese regionali di cui all'articolo 2 disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le operazioni di cui al periodo precedente assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.


I patti di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 4 disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, non soddisfatte dalle intese di cui all'articolo 2. Le operazioni di cui al periodo precedente assicurano, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.


Restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; le predette operazioni non costituiscono oggetto del presente decreto.


Fermo restando il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, compresa la medesima regione o provincia autonoma, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 2, riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.


Art. 2

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Comma 1

Intese regionali

Comma 2

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno, avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonche' le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicita' delle predette informazioni.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.


La richiesta di spazi finanziari di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalita' definite al comma 1, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.


Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a) del comma 6, la distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b), c) e d) del citato comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire ulteriori criteri, ferme restando le priorita' individuate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6, nonche' ulteriori modalita' applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel territorio regionale.


Al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o piu' esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i quali non e' prevista la restituzione negli esercizi successivi.


Entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.


Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno.


Gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalita' di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non puo' superare il 50 per cento.


Gli enti che acquisiscono spazi finanziari indicano i tempi e le modalita' di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. La quota del primo anno non puo' essere inferiore al 50 per cento.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i tempi e le modalita' di peggioramento del saldo negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste di cui al comma 11 e, se compatibili, delle richieste di cui al comma 12, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.


Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6 trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.


In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 marzo e il 30 aprile e il termine di cui ai commi 6 e 9 e' il 31 maggio. Nell'anno 2018, i termini di cui ai commi 1 e 5 sono, rispettivamente, il 15 febbraio e il 31 marzo e il termine di cui ai commi 6 e 9 e' il 30 aprile.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 23 APRILE 2018, N. 67))


Art. 3

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Comma 1

(( (Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali). ))

Comma 2

((


E' istituito, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato "Osservatorio", per il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.


I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 3. Con la stessa procedura e' nominato un componente supplente per ciascuna delle categorie indicate nel comma 3.


Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio durano in carica quattro anni. I componenti non possono essere riconfermati per piu' di due mandati.


L'incarico di componente dell'Osservatorio e' a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennita', gettone o compenso comunque denominato.


Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attivita' dell'Osservatorio sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.


Il Presidente dell'Osservatorio, di seguito denominato Presidente, rappresenta l'Osservatorio e ne dirige i lavori.


In caso di assenza del Presidente, l'Osservatorio e' presieduto da uno dei componenti effettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Presidente.


Alle riunioni partecipano, anche in modalita' telematica, i componenti effettivi di cui al comma 3. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti. La sostituzione e' comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.


Alle riunioni possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente, i collaboratori dei componenti titolari ed esperti esterni espressamente invitati.


Le riunioni sono valide quando e' presente almeno la meta' dei componenti dell'Osservatorio.


Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Osservatorio si avvale di una Segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento fanno riferimento all'Ufficio II IGEPA del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.


L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno bimestrale.


Il Presidente, anche sulla base di quanto convenuto nella riunione precedente, convoca le riunioni dell'Osservatorio, di norma con almeno sette giorni di preavviso, mediante comunicazione, via posta elettronica, comprendente l'ordine del giorno. La relativa documentazione, trasmessa in via telematica, deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Osservatorio in formato digitale almeno entro i quattro giorni antecedenti la riunione.


Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della Segreteria di cui al comma 13.


L'Osservatorio richiede alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali e alle associazioni in esso rappresentate i dati concernenti le intese regionali e le altre informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti.


L'Osservatorio richiede ad altre istituzioni pubbliche o private le informazioni e i dati necessari a soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.


L'Osservatorio puo' introdurre ulteriori indicatori di monitoraggio.


L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sull'esito dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 19, completa di indicazioni e suggerimenti utili ad ottimizzare il pieno utilizzo degli spazi finanziari finalizzati alla realizzazione degli investimenti. La relazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.


))


Art. 4

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Comma 1

Patti di solidarieta' nazionale


Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 1° giugno di ciascun anno, provvede ad avviare l'iter dei patti di solidarieta' nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del predetto Dipartimento, contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonche' le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono cedere, per uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono richiedere, per uno o piu' esercizi successivi, e per la quota non soddisfatta dalle intese regionali o dai provvedimenti comunque assunti ai sensi dell'articolo 3, spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento.


La richiesta di spazi di cui al comma 3 deve contenere le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalita' definite ai sensi del comma 1, entro il termine perentorio del 15 luglio di ciascun anno.


Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), del comma 6, la distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b) e c) del citato comma. Fermo restando il pieno soddisfacimento delle priorita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali.


L'obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi finanziari e' migliorato, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla meta' della quota ceduta.


L'obiettivo di saldo degli enti che acquisiscono spazi finanziari e' diminuito, nel biennio successivo, per un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita.


Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine previsto dal comma 6, aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.


Gli enti beneficiari degli spazi finanziari, di cui al comma 6, trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.


Art. 5

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che non sanciscono l'intesa regionale di cui all'articolo 2, si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del medesimo articolo 1.


Gli enti territoriali che non utilizzano totalmente gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, non possono beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


Gli enti territoriali beneficiari degli spazi finanziari, concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, che non effettuano la trasmissione delle informazioni richieste dal comma 14 dell'articolo 2 e dal comma 11 dell'articolo 4, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


Art. 5-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni finanziarie). ))

Comma 2

((


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


))


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.