E' istituito il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Istituzione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Organizzazione
Comma 2
Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio assemblee parlamentari;
ufficio commissioni parlamentari;
ufficio sindacato ispettivo parlamentare; nonche' il servizio affari generali e organizzazione.
L'ufficio assemblee parlamentari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), salvo per quanto riguarda i lavori delle commissioni, b), c), d) e) ed h) e si articola nei seguenti servizi: servizio programmazione e rapporti con l'Assemblea della Camera;
servizio programmazione e rapporti con l'Assemblea del Senato;
servizio assegnazione disegni di legge, emendamenti e relazioni tecniche.
L'ufficio commissioni parlamentari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera a), relativamente all'informazione sui lavori delle commissioni parlamentari e al coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo nelle commissioni stesse, f), g) ed i) e si articola nei seguenti servizi:
servizio rapporti con le commissioni della Camera;
servizio rapporti con le commissioni del Senato.
L'ufficio sindacato ispettivo parlamentare provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere l) ed m), e si articola nei seguenti servizi:
servizio sindacato ispettivo della Camera;
servizio sindacato ispettivo del Senato.
Il servizio affari generali e organizzazione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera n).
Art. 4
#Comma 1
Settore legislativo
Comma 2
E' costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, un apposito settore legislativo che povvede all'attivita' di studio e di consulenza in ordine ai problemi giuridici nelle materie relative alle funzioni delegate al Ministro stesso.
Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il settore legislativo e' posto alla dipendenza funzionale del Ministro per i rapporti con il Parlamento ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
Art. 5
#Comma 1
Attribuzione di funzioni
Comma 2
Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilita' sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attivita'. Il Ministro puo' delegare funzioni al Capo del Dipartimento.
Agli uffici e ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.
Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.
Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento.
In conformita' alle designazioni del Ministro, il segretario generale provvede all'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.
Art. 6
#Comma 1
Coordinamento
Comma 2
Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e coordinamento con il segretario generale.
I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.