DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regional

Numero 763 Anno 1994 GU 17.02.1995 Codice 095G0060

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-12-20;763

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento individua, in conformita' all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.


Nel presente regolamento, pertanto, il termine "Amministrazione" designa tutti gli organi di giustizia amministrativa suindicati, nell'esercizio di funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali o consultive.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 4

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Comma 1

Esclusioni dal diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento

Comma 2

Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.


Art. 5

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Comma 1

Modifiche del presente regolamento

Comma 2

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.


Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalita' e forme del presente regolamento.


Art. 6

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Comma 1

Pubblicita'

Comma 2

Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Ulteriori forme di pubblicita' possono essere stabilite dall'Amministrazione sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.