Il presente regolamento individua, in conformita' all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
Nel presente regolamento, pertanto, il termine "Amministrazione" designa tutti gli organi di giustizia amministrativa suindicati, nell'esercizio di funzioni non rientranti fra quelle giurisdizionali o consultive.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.