DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante attuazione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo. (21G00003)

Numero 185 Anno 2020 GU 14.01.2021 Codice 21G00003

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-28;185

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:12:24

Art. 1

#

Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento definisce i limiti e le modalita' di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle disposizioni di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


Art. 3

#

Comma 1

Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance

Comma 2

La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce e adotta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle proprie strutture, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, con il quale sono individuati le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita' del processo di misurazione e valutazione della performance, nonche' le modalita' di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance.


La valutazione della performance organizzativa e individuale si svolge con cadenza annuale tramite il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al comma 1, differentemente articolato per il personale dirigenziale e per quello appartenente alle categorie A) e B) del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.


Il sistema contiene la previsione delle procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema stesso e le modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.


La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta secondo le modalita' definite nel presente regolamento e nel sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al comma 1 e in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento della funzione pubblica qualora questi ultimi siano compatibili con la peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la specificita' delle relative funzioni istituzionali.


Art. 5

#

Comma 1

Funzioni di valutazione della performance

Comma 2

Le funzioni relative alla valutazione della performance nella Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni.


Alla direzione dell'Ufficio di controllo interno, trasparenza e integrita' e' preposto il Collegio di direzione, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, che svolge altresi' le funzioni di Capo dell'Ufficio. Il Collegio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio.


L'incarico conferito al Presidente del Collegio di direzione cessa al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n 520; l'incarico e' rinnovabile e la sua durata massima non puo' eccedere comunque, complessivamente, i sei anni. Gli incarichi degli altri componenti del Collegio di direzione sono conferiti per un periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e sono rinnovabili una sola volta.


Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a partire dal primo rinnovo della composizione del Collegio di direzione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando che, ai fini del computo della durata massima dei nuovi incarichi, sono considerati anche i periodi relativi agli incarichi precedentemente svolti nella medesima posizione nell'ambito del Collegio.


Art. 6

#

Comma 1

Valorizzazione del merito

Comma 2

Al fine di assicurare la valorizzazione del merito e di individuare le eccellenze, il sistema di misurazione e valutazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' articolato in almeno tre fasce di rendimento e definisce il livello di performance ritenuto eccellente, che corrisponde al conseguimento di risultati superiori rispetto a quanto stabilito in fase di programmazione.


La quota di personale che si colloca nel livello di performance eccellente non puo' superare il 20 per cento del personale, sia per il livello dirigenziale che per il livello non dirigenziale.


La contrattazione collettiva garantisce, a parita' di risorse, una maggiorazione del trattamento economico accessorio legato alla performance individuale del personale di cui al comma 2 in misura non superiore al 20 per cento rispetto al massimo ottenibile in assenza della maggiorazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 7

#

Comma 1

Il ciclo di gestione della performance nella Presidenza del Consiglio dei ministri

Comma 2

Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta annualmente, entro il mese di ottobre, le linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonche' per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, che si articolano in aree strategiche.


Entro il 31 gennaio gli organi di indirizzo politico-amministrativo emanano le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri agli stessi affidate, in coerenza con le linee guida di cui al comma 1, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e, tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi, nonche' gli indicatori necessari per la misurazione della relativa attuazione.


Gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, anche per il tramite dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', l'effettuazione, in corso di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi.


Entro il mese di marzo, gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla valutazione dei dirigenti di vertice, che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, anche sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse.


La rendicontazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse deve dare evidenza, in maniera chiara e schematica, del grado di raggiungimento degli obiettivi.


Entro il mese di giugno il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' provvede a trasmettere al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione schematica riepilogativa dei risultati organizzativi e individuali raggiunti da tutte le strutture dell'amministrazione rispetto ai singoli obiettivi di direttiva programmati e alle risorse. A tal fine, entro il mese di maggio le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono a trasmettere all'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', le informazioni occorrenti per la elaborazione della predetta relazione.


L'integrazione tra i cicli della performance, del bilancio e della programmazione strategica prende avvio con l'emanazione, entro il 15 settembre, della direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio emanata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 che contiene anche istruzioni sulle modalita' di indicazione degli obiettivi delle strutture.


A seguito dell'emanazione delle linee guida e dell'approvazione del progetto di bilancio di previsione, prende avvio l'iter di definizione delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.


L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile e l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' garantiscono l'integrazione tra i cicli della performance, del bilancio e della programmazione strategica.


Art. 9

#

Comma 1

Monitoraggio della performance

Comma 2

Il Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, opera con indipendenza e autonomia e controlla che le eventuali variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale siano esposte, se pertinenti, nella rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 5, del presente regolamento.


Art. 10

#

Comma 1

Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

Comma 2

La misurazione e valutazione della performance organizzativa si realizza tramite l'assegnazione, nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dal Segretario generale e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di obiettivi trasversali e comuni a piu' strutture.


Art. 12

#

Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Il presente regolamento si applica a decorrere dal ciclo di gestione della performance relativo all'anno 2021.


E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione per il completamento delle attivita' di valutazione relative all'anno 2020.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Presidente: Conte

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministro degli affari esteri, reg.ne n. 58