DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali.

Numero 520 Anno 1997 GU 07.04.1998 Codice 098G0124

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-03;520

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari

Comma 2

Con decreto del Presidente, adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge, puo' essere interamente riorganizzato il dipartimento per il quale cessi l'affidamento alla responsabilita' di un Ministro o Sottosegretario di Stato, ancorche' il dipartimento stesso sia disciplinato con decreto adottato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 21. Quest'ultimo decreto e' abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione.


Per i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, il segretario generale esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 543, ove non diversamente disposto, sino a che il Presidente, su proposta del Ministro o Sottosegretario competente, non investe dei relativi poteri il capo del dipartimento, un suo reggente, o altri funzionari. Si intendono in tal caso estese alla gestione dei relativi capitoli di bilancio le deleghe rilasciate dal segretario generale al vicesegretario generale e ai capi dei servizi aventi attribuzioni strumentali di carattere generale.


I capi dei dipartimenti ed i reggenti investiti di responsabilita' gestionali ai sensi del comma 2 possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.


Quando l'affidamento di un dipartimento a un Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui all'articolo 3, il segretario generale propone al Presidente, entro 30 giorni, la conferma o la sostituzione del capo del dipartimento.
Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo del Dipartimento e da questi ai dirigenti.


Art. 3

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Comma 1

Cessazione dell'affidamento

Comma 2

Nei casi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge, i capi dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non piu' di 45 giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.


Art. 4

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Comma 1

Poteri del vicesegretario generale

Comma 2

Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate.
Nell'assenza di un vicesegretario generale, il segretario generale puo' attribuire funzioni vicarie ad un consigliere dei ruoli della presidenza con qualifica di dirigente generale o equiparato.


Art. 5

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Comma 1

Norme abrogative

Art. 6

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Comma 1

Funzioni dirigenziali

Comma 2

Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, coordinamento, indirizzo, studio, ricerca, verifica e controllo.


La graduazione delle funzioni e responsabilita' del personale di qualifica dirigenziale prevista, ai fini del trattamento accessorio, dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' definita con decreto ministeriale per i dipartimenti affidati a Ministri e con provvedimento del segretario generale per gli altri dipartimenti.


Art. 7

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Comma 1

Attribuzioni dei dirigenti generali

Comma 2

Nella tabella A allegata alla legge, sette posti di dirigente generale sono assegnati al livello B. Alla individuazione delle corrispondenti attribuzioni si provvede con apposito decreto del Presidente. Con decreto del Presidente, d'intesa con il Ministro eventualmente competente, puo' essere affidata a dirigenti generali di livello C la direzione di servizi di particolare rilevanza.


I capi dei dipartimenti curano l'organizzazione e dirigono l'attivita' delle strutture cui sono preposti, vigilando sul corretto funzionamento delle stesse, verificando altresi' la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa alle disposizioni impartite dal segretario generale, ovvero dall'autorita' politica alla quale il dipartimento e' affidato. Essi esercitano, inoltre, le funzioni loro delegate dall'autorita' sovraordinata.


Ai capi dei dipartimenti compete il controllo e la gestione del personale dipendente e la sua assegnazione alle strutture interne al dipartimento.


I coordinatori preposti agli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti coadiuvano il capo del dipartimento nell'espletamento delle sue funzioni e curano le competenze devolute ai rispettivi uffici, assicurando il rispetto e la concreta attuazione delle disposizioni impartite dal capo del dipartimento. Ad essi compete inoltre il coordinamento delle attivita' dei servizi che costituiscono articolazione dell'ufficio, anche al fine di garantirne l'uniformita' di indirizzo.


In caso di assenza o impedimento del capo del dipartimento ed in assenza di previa e diversa individuazione, su sua proposta, da parte dell'autorita' sovraordinata, le funzioni vicarie sono svolte dal coordinatore di ufficio di livello dirigenziale piu' elevato o, a parita' di livello, piu' anziano in ruolo.


Art. 8

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Comma 1

Attribuzioni dei coordinatori dei servizi

Comma 2

I coordinatori preposti ai servizi, che costituiscono le unita' operative di base di livello dirigenziale, svolgono attivita' di collaborazione, ricerca e studio negli ambiti di rispettiva competenza. Essi, in particolare, forniscono il supporto tecnicoamministrativo per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3.


Ai coordinatori preposti ai servizi spetta, inoltre, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad essi assegnate in conformita' agli obiettivi prefissati dal capo del dipartimento ed in attuazione degli indirizzi operativi formulati dai coordinatori preposti agli uffici.


I coordinatori dei servizi svolgono le funzioni di vigilanza e controllo, anche a fini di verifica del rendimento, sul personale ad essi assegnato.


In caso di assenza o impedimento del coordinatore dell'ufficio e fatte salve sue diverse disposizioni, il coordinatore di servizio piu' anziano in ruolo svolge funzioni vicarie.


Art. 9

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Comma 1

Dirigenti responsabili di progetto ovvero con compiti di studio e ricerca

Comma 2

I dirigenti non preposti ad uffici di livello dirigenziale possono essere preposti all'attuazione di progetti o svolgere attivita' di studio, ricerca, consulenza e progettazione, in relazione alle competenze istituzionali dell'amministrazione, sulla base di incarichi conferiti, per specifiche questioni, dal Presidente o dall'autorita' politica cui il dipartimento e' affidato, ovvero in conformita' a disposizioni impartite dal segretario generale.


Il dirigente generale o il dirigente ai quali siano conferite le funzioni di cui al comma 1 le esercitano, rispettivamente, in rapporto diretto con il soggetto che ha conferito l'incarico, ovvero con il capo del dipartimento o dell'ufficio indicato nel provvedimento di conferimento, ed in rapporto diretto con il capo del dipartimento o dell'ufficio o con il dirigente generale o equiparato indicato nel provvedimento di conferimento.


Le funzioni di collaborazione implicano lo studio preliminare e la predisposizione di atti e provvedimenti, la formulazione di proposte e l'esercizio di attivita' ausiliarie corrispondenti alla qualifica, anche con l'assunzione di autonome iniziative, subordinatamente alle direttive ed all'intesa con il soggetto che si avvale del rapporto di collaborazione. Rientra nelle funzioni di collaboratore la partecipazione ad organi collegiali, qualora non sia connessa alla titolarita' di funzioni di direzione.


Le funzioni di studio implicano studi e ricerche su oggetti e per obiettivi determinati, indicati di volta in volta dal soggetto che se ne avvale, con la predeterminazione degli opportuni criteri e del termine per l'espletamento.