Con decreto del Presidente, adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge, puo' essere interamente riorganizzato il dipartimento per il quale cessi l'affidamento alla responsabilita' di un Ministro o Sottosegretario di Stato, ancorche' il dipartimento stesso sia disciplinato con decreto adottato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 21. Quest'ultimo decreto e' abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione.
Per i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, il segretario generale esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 543, ove non diversamente disposto, sino a che il Presidente, su proposta del Ministro o Sottosegretario competente, non investe dei relativi poteri il capo del dipartimento, un suo reggente, o altri funzionari. Si intendono in tal caso estese alla gestione dei relativi capitoli di bilancio le deleghe rilasciate dal segretario generale al vicesegretario generale e ai capi dei servizi aventi attribuzioni strumentali di carattere generale.
I capi dei dipartimenti ed i reggenti investiti di responsabilita' gestionali ai sensi del comma 2 possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
Quando l'affidamento di un dipartimento a un Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui all'articolo 3, il segretario generale propone al Presidente, entro 30 giorni, la conferma o la sostituzione del capo del dipartimento.
Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo del Dipartimento e da questi ai dirigenti.