Il tabaccaio che intende riscuotere le tasse automobilistiche presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale intende svolgere il relativo servizio. Per le regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, l'istanza e' presentata al Ministero delle finanze.
L'ente provvede sull'istanza nel termine di sessanta giorni dalla sua presentazione e comunica le proprie determinazioni all'interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria. ((PERIODO SOPPRESSO DALL' ERRATA-CORRIGE IN G.U. 29/01/1999, N. 23)).
Il tabaccaio, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio, presta per l'anno 1999 una fidejussione bancaria o assicurativa unica, pari a lire cento milioni, a favore dei soggetti indicati al comma 1 per i quali e' prestato il servizio stesso. A partire dall'anno 2000, la cauzione e' commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione di lire.
La fidejussione puo' essere prestata, in forma solidale e collettiva, da piu' rivenditori di generi di monopolio, attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione e' fissato per l'esercizio 1999 in lire dieci miliardi, di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore, congiuntamente, dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 1. A decorrere dall'anno 2000, la cauzione e' commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.
Le condizioni di garanzia tra gli enti garanti ed il beneficiario sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di polizza riportati in allegato.