DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Numero 112 Anno 1990 GU 11.05.1990 Codice 090G0140

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;112

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Istituzione

Comma 2

E' istituito il Dipartimento della protezione civile, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.


Art. 3

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio coordinamento attivita' di previsione e prevenzione;
ufficio emergenze;
ufficio opere pubbliche di emergenza;
ufficio affari generali, documentazione e volontariato;
ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari.


L'ufficio coordinamento attivita' di previsione e prevenzione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), e si articola nei seguenti servizi:
servizio rischio nucleare ed ecologico;
servizio rischi da incendi, da attivita' civili, industriali, artigianali e da trasporto;
servizio rischio idrogeologico;
servizio rischio sismico e vulcanico.


L'ufficio emergenza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), d), e), f) e g) e si articola nei seguenti servizi e centri:
servizio coordinamento soccorsi;
servizio interventi straordinari;
servizio pianificazione e attivita' addestrative;
servizio materiali e mezzi per l'emergenza;
servizio difesa civile;
servizio emergenza sanitaria;
servizio per il centro polifunzionale;
Centro situazioni (CE.SI.);
Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.);
Centro operativo emergenze in mare (C.O.E.M.).


L'ufficio opere pubbliche di emergenza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera h), e si articola nei seguenti servizi:
servizio terremoti e bradisismi;
servizio dissesti idogeologi;
servizio emergenze idriche e delle acque;
servizio calamita' meteorologiche;
servizio vigilanza e controllo lavori.


L'ufficio affari generali, documentazione e volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art.2, lettere i) ed l) e si articola nei seguenti servizi e centri, questi ultimi operanti nelle fasi dell'emergenza secondo le direttive dell'ufficio emergenza:
servizio affari generali;
servizio documentazione e biblioteca;
servizio volontariato;
Centro applicazioni e studi informatici (C.A.S.I.);
Centro telecomunicazioni di protezione civile (C.T.).


L'ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera m) e si articola nei seguenti servizi:
servizio organizzazione;
servizio affari contabili e finanziari;
servizio attivita' contrattuali.


Art. 4

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Comma 1

Settore legislativo

Comma 2

E' costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per il coordinamento della protezione civile, un apposito settore legislativo che povvede, nelle materie relative a funzioni delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica, predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento.


Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.


Il settore legislativo e' posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.


Art. 5

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Comma 1

Attribuzione di funzioni

Comma 2

Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilita' sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e ne dirige l'attivita'. Il Ministro puo' delegare funzioni al Capo del Dipartimento.


Agli uffici, servizi e centri operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.


Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.


Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.


Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento.


All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.


Art. 6

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Comma 1

Coordinamento

Comma 2

Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.


I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.