DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante adeguamento delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Numero 444 Anno 1991 GU 08.02.1992 Codice 092G0080

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-12-13;444

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 109, di cui alle premesse, sono cosi' sostituiti:
"Art. 2 (Competenze). - 1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti alle problematiche sociali emergenti;
b) studi e proposte di riforma in materia di servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche relative alla famiglia, alla terza eta', ai cittadini disabili e all'emarginazione;
c) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del Dipartimento, in Italia e all'estero;
d) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di problemi dell'eta' minore e giovanile, associazionismo sociale e volontariato, anche coordinando l'attivita' di amministrazioni ed enti pubblici, nonche' i rapporti del settore;
e) il coordinamento dell'attivita' di amministrazioni, enti ed istituzioni competenti nell'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali;
f) l'attivita' di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e per il comitato interministeriale per la lotta all'AIDS; l'attivita' di documentazione riguardante i progetti nonche' l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative; la gestione del Fondo e delle risorse finanziarie connesse;
g) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con le comunita' terapeutiche ed i centri di accoglienza;
h) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste, e la responsabilita' organizzativa degli anni internazionali promossi nelle tematiche sociali;
i) l'elaborazione di progetti pilota nel campo delle politiche di benessere sociale e l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento;
l) la costituzione di una banca-dati, anche in collegamento con le amministrazioni statali e gli enti pubblici interessati, nei settori dei servizi sociali e delle problematiche sociali;
m) l'attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonche' della legge 19 luglio 1991, n. 216, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
n) la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e la gestione tecnico-amministrativa del Fondo per il volontariato;
o) gli affari generali ed i compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonche' all'attivita' di organi collegiali operanti presso il Dipartimento; l'organizzazione e le attivita' strumentali al funzionamento del Dipartimento nonche', con il coordinamento del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali.
Art. 3 (Organizzazione) . - 1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio per le problematiche della famiglia, della terza eta', dei disabili e degli emarginati;
ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato;
ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze;
ufficio affari generali, studi e documentazione.
2. L'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza eta', dei disabili e degli emarginati provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a) e b), e si articola nei seguenti servizi: servizio per le iniziative a favore della famiglia;
servizio per gli interventi a favore della terza eta';
servizio per i diritti dei cittadini disabili e i problemi dell'emarginazione.
3. L'ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile e del volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere d), e), l), m) e n), e si articola nei seguenti servizi:
servizio per gli interventi a favore dei minori e dei giovani;
servizio per le iniziative riguardanti gli obiettori di coscienza; servizio per l'associazionismo e la cooperazione di solidarieta' sociale;
servizio per il volontariato.
4. L'ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere f) e g), e si articola nei seguenti servizi:
servizio per l'istruzione e l'attuazione dei progetti;
servizio di valutazione tecnica e di informazione;
servizio per la gestione amministrativa e contabile del Fondo.
5. L'ufficio affari generali, studi e documentazione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere c), h), i) ed o), e si articola nei seguenti servizi:
servizio affari generali e finanziari;
servizio studi e documentazione;
servizio relazioni esterne ed internazionali;
servizio organi collegiali".