DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 405/1997 - Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Numero 405 Anno 1997 GU 28.11.1997 Codice 097G0444

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-10-28;405

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Istituzione del Dipartimento per le pari opportunita'

Comma 2

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per le pari opportunita', di seguito indicato Dipartimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Competenze

Comma 2

Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunita', all'attivita' degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonche' al necessario coordinamento delle attivita' svolte dalla Commissione nazionale per le parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e dagli altri organi collegiali operanti in materia di parita' e di pari opportunita'.


Il Dipartimento provvede, altresi', alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunita'.


Art. 3

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Comma 1

M i n i s t r o

Comma 2

Il Ministro per le pari opportunita', di seguito indicato "Ministro", e' l'organo di governo del Dipartimento.


Art. 4

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Comma 1

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Comma 2

Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'amministrazione, il Ministro e' coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.


Ai fini di cui al comma 1 sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'Ufficio di Gabinetto.


Per l'istruttoria e il coordinamento tecnicoamministrativo delle iniziative inerenti le problematiche di pari opportunita', puo' essere istituita una segreteria tecnica, che collabora con l'Ufficio di Gabinetto.


Il Ministro puo', altresi', avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 5

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Comma 1

Settore legislativo

Comma 2

E' costituito nell'ambito dell'Ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per le pari opportunita', un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per le pari opportunita'; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento.


Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro.


Il settore legislativo e' posto alla dipendenza del Ministro ed opera in collegamento funzionale con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.


Art. 6

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Comma 1

Capo del Dipartimento

Comma 2

Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attivita' e dei risultati raggiunti.


Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici previsti ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente decreto.


Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e per il personale, nonche' per le relazioni con il pubblico.


Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni impartite dal Ministro.


Art. 7

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

Gli uffici sono strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento, i servizi sono unita' operative di base di livello dirigenziale.


Il Ministro, sentito il capo del Dipartimento, provvede con decreto all'ulteriore specificazione dei compiti attribuiti agli uffici ed ai servizi nonche' alla preposizione agli stessi dei responsabili; provvede, inoltre, alla costituzione di eventuali strutture temporanee per il raggiungimento di obiettivi predeterminati avvalendosi, nell'ambito delle complessive disponibilita' organiche e finanziarie del Dipartimento, del personale assegnato dal Segretariato generale e degli eventuali consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 8

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Comma 1

P e r s o n a l e

Comma 2

1. All'assegnazione del personale al Dipartimento, salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, in conformita' alle designazioni del Ministro stesso, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I provvedimenti del Ministro riguardanti il personale all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.