DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter,

Numero 179 Anno 2020 GU 30.12.2020 Codice 20G00199

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2020-12-18;179

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:12:32

Art. 1

#

Comma 1

Oggetto

Comma 2

In attuazione del comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il presente decreto individua, anche ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina del citato articolo 2, comma 1-ter.


Art. 6

#

Comma 1

Beni e rapporti nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili

Comma 2

I dati personali elencati al comma 2 hanno rilevanza strategica per l'interesse nazionale qualora il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo abbiano ad oggetto una quantita' degli stessi dati da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione, nonche' della liberta' e del pluralismo dei media. Si considerano in ogni caso essenziali per le finalita' di cui al primo periodo, il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo di dati riferibili almeno a trecentomila persone fisiche o enti.


Art. 7

#

Comma 1

Beni e rapporti nel settore delle infrastrutture elettorali

Comma 2

Rientra tra i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL) presso il Ministero dell'interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle regioni, e degli enti locali, nonche' delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.


Art. 10

#

Comma 1

Beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari

Comma 2

Nel settore delle infrastrutture e delle tecnologie spaziali e aerospaziali, i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 sono le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi spaziali e aerospaziali e delle correlate soluzioni applicative.


Art. 12

#

Comma 1

Prodotti a duplice uso

Comma 2

Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 le attivita' economiche di rilevanza strategica aventi ad oggetto i prodotti a duplice uso indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro.


Art. 13

#

Comma 1

Beni e rapporti nel settore della liberta' e del pluralismo dei media


Rientrano tra i beni e i rapporti di cui all'articolo 1 le attivita' economiche a carattere nazionale e di rilevanza strategicasvolte dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, dai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dai soggetti esercenti l'attivita' di radiodiffusione, dalle agenzie di stampa, dagli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, dai soggetti esercenti l'editoria elettronica, per le quali il soggetto esercente e' tenuto all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.


Art. 14

#

Comma 1

Esclusioni

Comma 2

Fermo restando l'obbligo di notifica di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, i poteri speciali di cui al medesimo articolo 2, relativi a imprese che detengono uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del presente decreto, si applicano nella misura in cui la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, compresa la protezione degli interessi essenziali dello Stato alla tutela della sicurezza e del funzionamento delle reti e degli impianti e della continuita' degli approvvigionamenti, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale, connessa a uno specifico rapporto concessorio.


Fermo restando l'obbligo di notifica di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 5 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, l'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo articolo 2 non si applica alle tipologie di atti e operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea non comportano trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, mutamento dell'oggetto sociale, scioglimento della societa' o modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine costituzione o cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.


Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti ovvero di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.


Art. 15

#

Comma 1

Composizione del gruppo di coordinamento

Comma 2

Il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, recante disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, e' integrato dai rappresentanti dei Ministeri competenti in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, che possono svolgere, su designazione dello stesso gruppo di coordinamento, le funzioni di amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali.


I Ministeri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione comunicano entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i nominativi del componente effettivo e dei due supplenti per ciascuna amministrazione al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014.


Art. 16

#

Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 17

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.