DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 211/2006 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei...

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione d

Numero 211 Anno 2006 GU 13.06.2006 Codice 006G0230

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-04-06;211

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Sono confermate le ripartizioni effettuate con i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005, e relative tabelle, citati in premessa.


Alla data d'entrata in vigore del presente decreto - a valere sugli accantonamenti all'uopo disposti dai decreti di cui al comma 1 e con riferimento, rispettivamente, alle tabelle A[1] ed A[2] - alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono assegnate le somme complessive di Euro 3.859.336 ed Euro 1.434.224 ed alla Regione Valle d'Aosta quelle di Euro 430.388 ed Euro 126.852.


Art. 4

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Comma 1

Gli importi relativi alle singole annualita' 1999, 2000 e 2001 spettanti, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, indicati, per ognuna di esse, nelle allegate tabelle A[1] ed A[2], saranno corrisposti, compatibilmente con i finanziamenti annualmente appostati in bilancio per le finalita' di riferimento ed in proporzione agli stessi, con corrispondenti assegnazioni aggiuntive nel corso di ciascuna delle ripartizioni inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, utilizzando le risorse rivenienti dall'abbattimento proporzionale delle quote spettanti, nelle medesime annualita', alle altre Regioni. I relativi importi sono determinati con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1.