DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 320/1999 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.

Numero 320 Anno 1999 GU 16.09.1999 Codice 099G0396

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-08-05;320

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Beneficiari

Comma 2

Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire.


Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri di testo alle condizioni di cui al comma 1.


Il beneficio e' richiesto da chi esercita la potesta' genitoriale.


Le scuole comunicano al comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici di cui al presente decreto. (( Ai fini dell'erogazione del beneficio il comune puo' avvalersi della collaborazione delle scuole)). ((2))


Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari seguita ad applicarsi l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.


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AGGIORNAMENTO (2)


Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 21 dicembre 2001, n. 419 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2001, n. 50), "Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, escludere le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla ripartizione dei fondi destinati a garantire la gratuita' totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e a provvedere alla fornitura anche in comodato di libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria superiore, effettuata con il d.P.C.m. 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo), e con il d.P.C.m. 4 luglio 2000, n. 226 (Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo), in applicazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e, rispettivamente, dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2000); e conseguentemente;
b) Annulla per quanto di ragione [...] l'art. 1, commi 1 e 2, del predetto d.P.C.m. n. 226 del 2000".


Art. 2

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Comma 1

Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente

Comma 2

La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente e' determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.


Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio l968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B.


Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicita' delle informazioni fornite. Sono fatte salve tutte le ulteriori modalita' e prescrizioni dettate dalle leggi regionali a norma dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


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AGGIORNAMENTO (2)


Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 21 dicembre 2001, n. 419 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2001, n. 50), "Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, escludere le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla ripartizione dei fondi destinati a garantire la gratuita' totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e a provvedere alla fornitura anche in comodato di libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria superiore, effettuata con il d.P.C.m. 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo), e con il d.P.C.m. 4 luglio 2000, n. 226 (Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo), in applicazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e, rispettivamente, dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2000); e conseguentemente;
b) Annulla per quanto di ragione [...] l'art. 1, commi 1 e 2, del predetto d.P.C.m. n. 226 del 2000".


Art. 3

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Comma 1

Ripartizione dei fondi tra le regioni

Comma 2

Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite tra le regioni in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate tabelle A(1) e A(2). (2)


Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le somme indicate nelle predette tabelle si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilita' annuali iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. (( I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )). (2)


Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle regioni all'atto della trasmissione dei piani di riparto ai comuni e al Ministero dell'interno da effettuarsi entro il 15 luglio 1999. (2)
3 singole regioni, allo scopo di rendere quanto piu' possibile rapido ed efficace nei confronti delle famiglie le procedure attuative del presentedecreto, possono richiedere all'amministrazione dell'interno di rimettere direttamente ai comuni le quote loro assegnate dal piano regionale di riparto. (2)
4. Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto, a norma del comma 2, entro il 15 luglio 1999, le somme ripartite a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai comuni dal Ministero dell'interno sulla base degli indici di degrado e della popolazione residente in eta' scolare considerati a livello regionale secondo gli ultimi dati disponibili. (2)
5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle gia' destinate dalle regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o regionale.
6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico dei Ministero della pubblica istruzione si applica lo sconto determinato ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719.


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AGGIORNAMENTO (2)


Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 21 dicembre 2001, n. 419 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2001, n. 50), "Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, escludere le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla ripartizione dei fondi destinati a garantire la gratuita' totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e a provvedere alla fornitura anche in comodato di libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria superiore, effettuata con il d.P.C.m. 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo), e con il d.P.C.m. 4 luglio 2000, n. 226 (Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo), in applicazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e, rispettivamente, dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2000); e conseguentemente;
b) Annulla per quanto di ragione, l'art. 3, comma 1, del predetto d.P.C.m. n. 320 del 1999 e le tabelle ad esso allegate, nonche' l'art. 1, commi 1 e 2, del predetto d.P.C.m. n. 226 del 2000".


Art. 4

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Comma 1

Disposizione finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nell'unita' previsionale di base 3.1.2.4 - capitolo 1574 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1999.