DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (23G00182)

Numero 173 Anno 2023 GU 01.12.2023 Codice 23G00182

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;173

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Art. 2

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Comma 1

Uffici di diretta collaborazione

Comma 2

I Capi degli Uffici di cui al comma 1, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.


Art. 3

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Comma 1

Ufficio di Gabinetto

Comma 2

L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.


L'Ufficio di Gabinetto, di livello dirigenziale generale, puo' essere articolato in distinte aree organizzative.


All'Ufficio di Gabinetto e' assegnato un dirigente di livello generale il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Il Capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalita' ed esperienza, nonche' fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche ed economiche, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacita', adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate. Il Capo di Gabinetto dirige e coordina l'attivita' di supporto degli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresi', ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Il Capo di Gabinetto definisce altresi' l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale ai predetti Uffici.


Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, puo' nominare, con proprio decreto, fino a tre vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorita' indipendenti, nonche' fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacita' ed esperienza nelle materie di competenza del Ministero nonche' nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni, pubbliche ovvero private. L'incarico di vice Capo di Gabinetto puo' essere ricoperto anche da dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni. Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello generale, l'incarico di vice Capo di Gabinetto rientra nei limiti del contingente complessivo di personale dirigenziale, cui conferire incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come determinato dal regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello non generale l'incarico di Vice Capo di Gabinetto, rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 4, del presente decreto.


L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.


Art. 4

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Comma 1

Segreteria del Ministro

Comma 2

La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni, alla predisposizione e all'elaborazione di quanto necessario per gli interventi dello stesso mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione, cura il cerimoniale.


La Segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale e i rapporti politici del medesimo.


Della Segreteria fa parte il Segretario particolare, che cura i rapporti personali del Ministro con soggetti pubblici e privati nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza privata del Ministro.


Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.


Art. 5

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Comma 1

Ufficio legislativo

Comma 2

Il Capo dell'Ufficio legislativo e' scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, fra dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalita' ed esperienza, fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, nonche' fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.


Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, puo' nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi dell'Ufficio legislativo, di cui uno con funzioni vicarie, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorita' indipendenti, nonche' fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa nonche' della progettazione e produzione normativa. L'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo puo' essere conferito a dirigenti di ruolo di livello non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello non generale l'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 4, del presente decreto. La durata dell'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.


Art. 6

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Comma 1

Segreteria tecnica del Ministro

Comma 2

La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto conoscitivo specialistico e tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie.
Tali attivita' di supporto sono svolte in raccordo con gli uffici del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.


Il Capo della Segreteria tecnica e' scelto, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevato livello specialistico e competenze adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.


Art. 7

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Comma 1

Ufficio stampa

Comma 2

L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2 All'Ufficio stampa e' preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale e' scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacita' e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. Il medesimo requisito di iscrizione agli albi professionali e' richiesto anche per il personale addetto all'Ufficio stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Il Ministro puo' nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Le funzioni del portavoce, qualora non nominato, possono essere svolte dal Capo dell'Ufficio stampa.
4. Il Ministro, inoltre, su proposta del Capo Ufficio stampa, puo' nominare fino a due vice Capi Ufficio stampa, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 10, comma 2.


Art. 8

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Comma 1

Ufficio del Consigliere diplomatico

Comma 2

L'Ufficio del Consigliere diplomatico assiste il Ministro nelle iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione del Ministro alle attivita' degli Organismi internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali.


Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed e' scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.


Il Ministro puo' altresi' avvalersi di un Consigliere diplomatico aggiunto, parimenti scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 10, comma 2.


Art. 9

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Comma 1

Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

Comma 2

Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.


I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati.


A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni con incarico di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Vice Ministro o del Sottosegretario di Stato.


Il personale di cui al comma 3 assegnato alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 1.


Art. 10

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Comma 1

Personale degli uffici di diretta collaborazione

Comma 2

Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 9, comma 4, e' stabilito complessivamente in 130 unita', di cui 8 da assegnare al contingente del vice Ministro, se nominato, fatta salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni con contratto di durata non superiore a quella di permanenza in carica del vice Ministro. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.


In aggiunta al contingente di cui al comma 1, possono inoltre essere assegnati, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo e nel rispetto degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli Uffici di diretta collaborazione, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione scelti fra persone dotate di elevata professionalita' nelle materie di competenza del Ministero, nelle materie giuridico-amministrative ed economiche, nonche' in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale e i social media, anche con incarichi di collaborazione di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


In aggiunta al contingente di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, possono essere chiamati a collaborare con il Ministro fino ad un massimo di dieci Consiglieri, a titolo gratuito, scelti fra persone dotate di elevata professionalita' nelle materie di competenza del Ministero.


Nell'ambito del contingente complessivo di cui comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi dirigenziali di livello non generale in numero non superiore a sei, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Tali incarichi possono essere attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero. L'incarico di livello dirigenziale generale e' incluso nel contingente complessivo di cui al comma 1 ed e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 nei limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero.


Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Vice Ministro, dal Capo dell'Ufficio Stampa, dal Capo della Segreteria dei Sottosegretario di Stato, dal Consigliere diplomatico, nonche' dai Vice Capi di Gabinetto e dai Vice Capi dell'Ufficio legislativo, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 4.


Le posizioni relative al Portavoce del Ministro, al Consigliere diplomatico aggiunto e ai Vice Capo Ufficio stampa, rientrano nell'ambito del contingente di cui al comma 2.


Il personale dipendente da altre amministrazioni, enti e organismi pubblici assegnato agli uffici di diretta collaborazione e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.


Art. 11

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Comma 1

Trattamento economico

Comma 2

Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei limiti di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012.


Ai dirigenti di livello non generale dei ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al 50% (cinquanta) cento della retribuzione di posizione complessiva, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale, salvo conguaglio da corrispondersi previa valutazione della performance, secondo il sistema in vigore.


Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con contratti di collaborazione e' determinato all'atto del conferimento dell'incarico. Al personale con contratto a tempo determinato e' attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri per l'area dei funzionari. Al personale con contratto di collaborazione e' attribuito il trattamento economico determinato con decreto del Ministro, comunque entro il limite massimo di 120.000 euro annui lordi. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» Programma «Indirizzo politico», Azione «Indirizzo politico-amministrativo» dello stato previsionale della spesa del Ministero, che costituiscono il limite di spesa.


Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 10, comma 5. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.


Comma 3

Capo II - Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 12

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Comma 1

Organismo indipendente di valutazione della performance

Comma 2

Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «OIV», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Sugli esiti delle proprie attivita' l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalita' previste dall'articolo 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.


L'OIV e' costituito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.


I componenti dell'OIV sono scelti nel rispetto dei requisiti e del procedimento di nomina previsti dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 6 agosto 2020, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, e concernente l'istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, per la durata prevista dal comma 3, dell'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.


Ai componenti dell'OIV e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo, determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, comunque, nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al Presidente spetta il medesimo compenso con una maggiorazione del 20%. La determinazione del compenso e' rimessa all'autonoma decisione del Ministro nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 150 del 2009, nonche' nei limiti dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 11, del citato decreto legislativo.


Art. 13

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Comma 1

Struttura tecnica per la misurazione della performance

Comma 2

Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 opera la Struttura tecnica permanente di misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», con funzioni di supporto all'OIV per lo svolgimento delle sue attivita'. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato, su proposta del Presidente dell'OIV, ed e' individuato tra i dirigenti di seconda fascia, in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche, nel limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero.


Alla Struttura tecnica e' assegnato un contingente di personale non superiore a dieci unita', oltre al responsabile della Struttura medesima. Al responsabile e al personale assegnato alla Struttura tecnica si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.


Il trattamento economico del responsabile della Struttura tecnica di cui al comma 2 e' determinato con le modalita' stabilite all'articolo 11, comma 3, per il personale dirigenziale di livello non generale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione.


Al personale non dirigenziale assegnato alla Struttura tecnica, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dal responsabile, spetta un'indennita' accessoria sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi determinata con le modalita' stabilite all'articolo 11, comma 5. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Presidente dell'OIV.
In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. E' rispettato il limite dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 11, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


Comma 3

Capo III - Disposizioni comuni e finali

Art. 14

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Comma 1

Modalita' di gestione


Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di Responsabilita' amministrativa articolato in quattro «Azioni», «Ministro e Sottosegretari di Stato», «Indirizzo politico-amministrativo», «Valutazione e controllo strategico (OIV)» e «Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti».


La gestione degli stanziamenti di bilancio riferiti al Centro di Responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro», nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti al Direttore di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, della Direzione generale per le risorse, dell'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.


Art. 15

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Comma 1

Norme finali e abrogazioni