DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione. (17G00182)

Numero 169 Anno 2017 GU 30.11.2017 Codice 17G00182

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-09-15;169

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1

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Comma 1

Oggetto e destinatari della disciplina regolamentare

Comma 2

Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalita' di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), nonche' delle correlate fasi di consultazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.


Il presente regolamento si applica alle Amministrazioni statali, di seguito Amministrazioni, ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti.


Art. 2

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Comma 1

Obiettivi e articolazione delle attivita' di analisi e verifica dell'impatto, nonche' di consultazione


AIR, VIR e consultazione sono strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualita' del processo normativo, dall'individuazione dei fabbisogni e delle priorita', all'ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un approccio circolare alla regolamentazione.


AIR, VIR e consultazione coadiuvano le scelte dell'organo politico di vertice dell'Amministrazione e contribuiscono alla loro trasparenza.


Obiettivo dell'AIR e' quello di offrire, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito all'opportunita' e ai contenuti dell'intervento normativo.
L'AIR e' riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.


Nello svolgimento dell'AIR, le Amministrazioni procedono all'individuazione e alla comparazione di opzioni di regolamentazione alternative, inclusa quella di non intervento, valutandone la fattibilita' e gli effetti previsti.


Obiettivo della VIR e' quello di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilita', all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione.


Nello svolgimento della VIR, le Amministrazioni procedono, anche in assenza di una precedente AIR, alla comparazione della situazione sociale ed economica attuale con quella esistente all'epoca della formulazione delle norme, nonche' alla valutazione degli effetti rilevati in relazione a quelli attesi.


Per le attivita' di AIR e di VIR, le Amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili, istituiscono apposite unita' organizzative, in attuazione dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che assicurino un'adeguata capacita' di acquisizione di dati e il possesso di professionalita' per l'applicazione dei metodi di analisi di cui all'articolo 3, inclusa la gestione delle fasi di consultazione e di monitoraggio, coinvolgendo le strutture competenti nelle materie di volta in volta oggetto delle iniziative di regolamentazione, nonche' altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di informazioni rilevanti ai fini delle procedure valutative. La direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, contiene indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione nelle Amministrazioni.


Competente a svolgere l'AIR e la VIR e' l'Amministrazione proponente il provvedimento normativo. Per gli atti normativi che coinvolgono piu' Amministrazioni, gli uffici competenti effettuano in comune l'AIR e la VIR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 12, comma 5.


In materia di AIR, di VIR e delle relative attivita' di consultazione, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DAGL, verifica la qualita' dei processi valutativi e delle relazioni che li rendicontano, fornisce supporto metodologico e promuove il rafforzamento delle competenze del personale e delle capacita' istituzionali delle Amministrazioni, e' referente unico delle Amministrazioni per i rapporti in ambito interno, europeo e internazionale.


Per le attivita' di cui al comma 9, il DAGL si avvale del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le cui valutazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Governo contestualmente alle corrispondenti relazioni AIR e VIR.


Art. 3

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Comma 1

Metodi di analisi e modelli di relazioni AIR e VIR

Comma 2

Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono indicate le tecniche di analisi e di valutazione e determinati i modelli di relazione da utilizzare per l'AIR e per la VIR, anche con riguardo alle fasi di consultazione e di monitoraggio.


In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono definite forme di cooperazione su tecniche, modelli e procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, nonche' in materia di scambio di esperienze, di messa a disposizione di strumenti e di basi informative, di procedure di valutazione congiunta, riferite anche alla regolazione europea.


Art. 4

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Comma 1

Programmazione dell'attivita' normativa


Il DAGL verifica la sussistenza delle cause di esclusione indicate nel Programma normativo e, qualora ritenga che le stesse non sussistano, ne da' comunicazione all'Amministrazione.


Le iniziative normative previste, il cui procedimento di formazione e presentazione non si sia concluso nel semestre, vengono, a cura dell'Amministrazione proponente, riportate al semestre successivo aggiornandone i termini.


Eventuali modifiche al Programma normativo nel corso del semestre di riferimento sono comunicate tempestivamente al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL.


I Programmi normativi, comunicati ai sensi del comma 1, e le eventuali modifiche, sono pubblicati sul sito istituzionale del Governo e sui siti delle rispettive Amministrazioni proponenti.


Comma 2

Capo II - Analisi dell'impatto della regolamentazione

Art. 5

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Comma 1

Ambito di applicazione dell'AIR

Comma 2

La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti normativi adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti normativi interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa.


Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR e' svolta distintamente per ciascun settore o materia.
In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o piu' Amministrazioni, l'AIR e' svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR.


Art. 6

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Comma 1

Casi di esclusione dell'AIR

Comma 2

L'Amministrazione proponente, laddove non abbia indicato la sussistenza di una causa di esclusione dall'AIR nel Programma normativo, la comunica al DAGL almeno trenta giorni prima della richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Tale termine puo' essere ridotto su richiesta dell'Amministrazione per motivate ragioni di urgenza.


Il DAGL verifica la sussistenza della causa di esclusione e, qualora ritenga che la stessa non sussista per la valutata non riconducibilita' del provvedimento in tutto o in parte alle materie di cui al comma 1, chiede l'effettuazione dell'AIR, subordinando all'acquisizione della relazione AIR l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.


In caso di esclusione dell'AIR, ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento viene integrata con l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonche' della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie considerate.


Art. 7

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Comma 1

Richiesta di esenzione dall'AIR

Comma 2

I regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere esentati dall'AIR, in ragione del ridotto impatto dell'intervento, con dichiarazione a firma del Ministro, da allegare alla richiesta di parere al Consiglio di Stato ed alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.


L'esenzione di cui al comma 1 puo' essere richiesta anche con riferimento a specifici aspetti della disciplina.


La richiesta di esenzione reca le motivazioni riferite a ciascuna delle condizioni di cui al comma 1.


L'Amministrazione non puo' ottenere l'esenzione se la richiesta, corredata delle informazioni di cui al comma 1, non e' comunicata almeno trenta giorni prima della richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, e pubblicata sul sito dell'Amministrazione.


In ogni caso, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene il riferimento alla esenzione disposta e alle ragioni giustificative di cui al comma 1.


In caso di esenzione dall'AIR, ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento viene integrata con l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonche' della comparazione delle eventuali opzioni regolatorie considerate.


Art. 8

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Comma 1

Fasi dell'AIR

Comma 2

L'Amministrazione avvia l'AIR contestualmente all'individuazione dell'esigenza di un intervento normativo.


Nello svolgimento dell'AIR l'Amministrazione ricorre alla consultazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17, nonche' ad evidenze di tipo quantitativo, ivi comprese quelle desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza.


L'analisi di impatto tiene conto degli esiti delle VIR eventualmente realizzate, anche con riferimento a norme connesse per materia.


Art. 9

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Comma 1

Presentazione e verifica della relazione AIR

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 per i decreti-legge, per ogni iniziativa normativa, per la quale non sia stata verificata dal DAGL la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6 o non sia stata concessa l'esenzione ai sensi dell'articolo 7, l'Amministrazione proponente elabora la relazione AIR, che documenta l'analisi di cui all'articolo 8 e i risultati delle valutazioni svolte.


La relazione AIR e' trasmessa al DAGL, per la relativa verifica, contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.


Il DAGL, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita' di analisi, documentate nella relazione AIR, e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL puo' richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, formulando eventuale avviso ostativo in caso di mancato adeguamento della relazione AIR. L'avviso ostativo e' comunicato al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, ai fini della decisione in ordine all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.


Per i disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attivita' economiche, la relazione AIR e' trasmessa dall'Amministrazione proponente al DAGL successivamente all'acquisizione del parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, unitamente a tale parere.


All'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato, gli schemi regolamentari sono corredati di relazione AIR gia' verificata dal DAGL. Per i regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in caso di mancato riscontro o mancata richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del DAGL entro sette giorni dalla ricezione della relazione AIR, la relazione stessa si intende positivamente verificata.


Per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri le proposte di atti normativi sono corredate di relazione AIR, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 6 e 7.


La relazione AIR che accompagna il provvedimento, verificata dal DAGL, e' trasmessa al Parlamento ed e' pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione proponente, nonche' sul sito istituzionale del Governo.


Art. 10

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Comma 1

AIR sui decreti-legge

Comma 2

L'Amministrazione proponente elabora la relazione AIR che documenta l'analisi di cui al comma 1 e i risultati delle valutazioni svolte.


La relazione AIR che accompagna i decreti-legge e' presentata al DAGL per la relativa verifica contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. Gli esiti della verifica del DAGL sono comunicati al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Non si applica l'articolo 9, comma 3.


La relazione AIR che accompagna i decreti-legge, verificata dal DAGL, e' trasmessa al Parlamento e pubblicata sul sito istituzionale del Governo.


Art. 11

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Comma 1

Partecipazione all'analisi dell'impatto dei progetti di atti dell'UE - AIR in fase ascendente

Comma 2

Ai fini della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le Amministrazioni svolgono un'analisi di impatto sui progetti di atti dell'Unione europea significativi per il loro impatto nazionale, secondo le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.


Obiettivo dell'analisi di cui al comma 1 e' fornire in tempo utile elementi informativi volti ad evidenziare gli effetti attesi delle proposte normative all'esame delle istituzioni dell'Unione europea e supportare il Governo nel corso delle procedure di consultazione avviate da tali istituzioni, nonche' nell'ambito dell'attivita' legislativa a livello europeo.


Le Amministrazioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma di lavoro della Commissione europea, comunicano al DAGL l'elenco dei progetti di atti dell'Unione europea sui quali sara' svolta l'analisi di impatto di cui al comma 1, nonche', successivamente, le eventuali modifiche a tale elenco.


L'analisi di impatto di cui al comma 1 e' avviata contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3.


In riferimento ai progetti di atti dell'Unione europea di cui al comma 3, il Comitato tecnico di valutazione (CTV) comunica al DAGL le consultazioni promosse dalla Commissione europea a cui le Amministrazioni, nonche' lo stesso CTV, intendono partecipare.


Ai fini della consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea, di cui all'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il CTV e le Amministrazioni competenti per materia, nei casi di svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, seguono le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.
Le Amministrazioni si avvalgono dei risultati di tali consultazioni, nonche' degli altri elementi dell'analisi di impatto, per partecipare alle consultazioni promosse dalla Commissione europea.


Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, nonche' del CTV, riunioni di coordinamento per lo svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, inclusa la consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive di cui al comma 6.


Ai fini della redazione della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i risultati dell'analisi d'impatto di cui al comma 1 sono trasmessi tempestivamente al DAGL per la loro verifica. I risultati dell'analisi, eventualmente integrati dall'Amministrazione competente a seguito di tale verifica, sono inviati al Dipartimento per le politiche europee e sono inseriti nella relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Comma 3

Capo III - Verifica di impatto della regolamentazione

Art. 12

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Comma 1

Programmazione e ambito di applicazione della VIR

Comma 2

Ogni Amministrazione predispone, sentito il DAGL, sulla base dei criteri di cui al comma 7 e della direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, un «Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione» relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la VIR. Nel piano rientrano le leggi di conversione di decreti-legge per le aree di regolamentazione di competenza dell'Amministrazione, gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative, nonche' gli atti normativi nei quali e' prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative.


Il piano biennale di cui al comma 1 e' adottato, tenuto conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18 e della verifica di cui al comma 9, con decreto ministeriale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio di riferimento. Con le stesse modalita' si procede all'adozione di eventuali aggiornamenti.


Laddove il piano biennale non sia adottato nei termini previsti, lo stesso e' adottato entro trenta giorni dalla scadenza dei termini medesimi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.


Il DAGL, per provvedimenti di particolare rilevanza e impatto, puo' coordinare lo svolgimento della VIR, inclusa la consultazione.


La VIR puo' essere svolta anche con riguardo ad un insieme di atti normativi, tra loro funzionalmente connessi. Per gli atti normativi che coinvolgono piu' Amministrazioni, anche di altri livelli istituzionali, gli uffici competenti possono effettuare in comune la VIR.


L'Amministrazione assicura il monitoraggio dell'attuazione degli atti normativi, attraverso la costante raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo a quelli relativi agli indicatori individuati nelle corrispondenti AIR, secondo le indicazioni contenute nella direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.


Successivamente alla consultazione di cui all'articolo 18 e prima dell'adozione, il piano di cui al comma 1 e' inviato al DAGL, che ne verifica la rispondenza alle previsioni del presente articolo ed alla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.


Una volta adottato, il piano biennale e' pubblicato sui siti del Governo e dell'Amministrazione che ne ha curato la redazione.
Analogamente si procede per la pubblicazione degli eventuali aggiornamenti.


Ove non prevista nel piano biennale, la VIR e' comunque effettuata ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri.


Art. 13

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Comma 1

Fasi della VIR

Comma 2

Nello svolgimento della VIR l'Amministrazione ricorre alla consultazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 18, nonche' ad evidenze di tipo quantitativo, ivi comprese quelle desumibili da relazioni degli organi di controllo o di vigilanza.


Ai fini della VIR, l'Amministrazione tiene conto dei risultati di eventuali ulteriori analisi, comunque denominate, previste per il monitoraggio e la valutazione degli atti oggetto della stessa.


Art. 14

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Comma 1

Presentazione e verifica della relazione VIR

Comma 2

L'Amministrazione elabora la relazione VIR, che documenta l'analisi di cui all'articolo 13 e i risultati delle valutazioni svolte.


La relazione VIR e' inviata al DAGL, che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita' di analisi e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL puo' richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, ai fini della validazione della relazione VIR.


La relazione VIR, una volta validata, e' pubblicata sul sito dell'Amministrazione che ha condotto la verifica di impatto, nonche' sul sito del Governo, e trasmessa al Parlamento.


Art. 15

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Comma 1

Partecipazione alle valutazioni d'impatto della normativa europea

Comma 2

Le Amministrazioni partecipano, per le materie di rispettiva competenza e anche coinvolgendo altri livelli istituzionali, alle attivita' di valutazione della normativa promosse dalle istituzioni dell'Unione europea, con specifico riguardo a quelle relative a norme che disciplinano materie di particolare rilievo per le politiche nazionali. Della partecipazione e' data informazione preventiva al DAGL, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le politiche europee.


Ai fini di cui al comma 1, le Amministrazioni valutano gli effetti della normativa europea a livello nazionale, anche partecipando ai gruppi di lavoro e alle consultazioni che le istituzioni dell'Unione europea pongono in essere per valutare la normativa europea.


Per lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 2, le Amministrazioni seguono le indicazioni fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, e consultano preventivamente i destinatari nazionali della normativa europea.


Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, riunioni di coordinamento per lo svolgimento della valutazione di impatto della normativa europea, inclusa la consultazione.


I risultati delle valutazioni svolte ai sensi del presente articolo sono trasmessi tempestivamente al DAGL, ai fini della verifica, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le politiche europee.


Comma 3

Capo IV - Consultazioni

Art. 16

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Comma 1

Disciplina generale delle consultazioni

Comma 2

Nel corso dell'AIR, salvo casi straordinari di necessita' e urgenza, nonche' della VIR, l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria consulta i destinatari dell'intervento.


L'obiettivo della consultazione e' acquisire elementi che, nel caso dell'AIR, possono afferire agli aspetti critici della situazione attuale, alle opzioni di intervento, alla valutazione degli effetti attesi, e, nel caso della VIR, riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento, della sua attuazione e dei suoi principali impatti.


La consultazione puo' essere aperta, se rivolta a chiunque abbia interesse a parteciparvi, o ristretta, se rivolta a soggetti predefiniti dall'Amministrazione sulla base degli interessi coinvolti. I contributi forniti dai soggetti consultati sono finalizzati ad arricchire le informazioni a disposizione dell'Amministrazione, senza obbligo di riscontro per l'Amministrazione, e non costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa. L'Amministrazione ricorre alla consultazione aperta o ristretta, in via alternativa o congiunta, tenendo conto dell'ambito e dei destinatari dell'intervento normativo, nonche' dei fabbisogni informativi correlati al processo valutativo.


Le tecniche di svolgimento delle consultazioni sono indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 1.


L'Amministrazione assicura la conoscibilita' delle iniziative di consultazione, tramite il proprio sito istituzionale.


Le consultazioni si svolgono secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di analisi e proposte, nel rispetto delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa regolatoria. Le stesse sono gestite tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta e privilegiando soluzioni meno onerose per i consultati, nonche' curando la chiarezza e sinteticita' dei documenti usati durante il loro svolgimento.


Art. 17

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Comma 1

Consultazione aperta nell'AIR

Comma 2

L'Amministrazione, nei casi in cui ricorra alla consultazione aperta nel corso dell'AIR, pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, un documento preliminare sull'iniziativa normativa che dia conto, almeno, dei profili critici della situazione attuale, degli obiettivi e delle opzioni di intervento. Dell'avvio della consultazione aperta e' data contestuale comunicazione al DAGL.


Chiunque vi abbia interesse puo' inviare, entro il termine di cui al comma 3, commenti per via telematica secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione.


Per inviare commenti e' stabilito un termine congruo, comunque non inferiore a quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima.


Trascorsi dodici mesi dalla conclusione della consultazione, gli atti ad essa relativi possono essere rimossi dai siti istituzionali.


Per ogni consultazione aperta l'Amministrazione indica sul proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui e' possibile rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalita' di consultazione.


L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva pubblicita', anche attraverso il proprio sito istituzionale, alle iniziative di consultazione aperta in corso e concluse. Delle stesse e' data notizia anche in una apposita sezione del sito istituzionale del Governo.


Art. 18

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Comma 1

Consultazione aperta nella VIR

Comma 2

Prima dell'adozione, il piano di cui all'articolo 12 e' sottoposto a consultazione, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione che ne ha curato l'elaborazione, per almeno quattro settimane. Dell'avvio della consultazione e' data contestuale comunicazione al DAGL.


Entro il termine di cui al comma 1, chiunque vi abbia interesse puo' inviare, attraverso le modalita' definite dall'Amministrazione proponente, commenti per via telematica riferiti agli atti inclusi nel piano e all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 8, nonche' proposte di ulteriori atti da includere nel piano.


L'Amministrazione responsabile della VIR ricorre alla consultazione aperta durante lo svolgimento della verifica di impatto, al fine di raccogliere opinioni, dati e valutazioni sull'efficacia degli atti sottoposti a verifica, sugli impatti prodotti sui destinatari e sui profili critici riscontrati.
Dell'avvio della consultazione e' data contestuale comunicazione al DAGL.


Ai fini della consultazione aperta nel corso della VIR, l'Amministrazione pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, i documenti necessari e utilizza strumenti di indagine volti a raccogliere opinioni, dati e proposte dai destinatari degli atti sottoposti a valutazione.


Chiunque vi abbia interesse puo' inviare, entro il termine di cui al comma 6, commenti per via telematica secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione.


Il termine entro cui e' possibile inviare commenti e' di almeno quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione aperta, svolta sia in riferimento al piano di cui all'articolo 12, comma 1, sia nel corso della VIR, sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima.


Trascorsi dodici mesi dalla conclusione della consultazione aperta, gli atti ad essa relativi possono essere rimossi dai siti istituzionali.


Per ogni consultazione aperta l'Amministrazione indica sul proprio sito istituzionale un indirizzo di posta elettronica a cui e' possibile rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalita' di consultazione.


L'Amministrazione garantisce adeguata e tempestiva pubblicita', anche attraverso il proprio sito istituzionale, alle iniziative di consultazione aperta in corso e concluse. Delle stesse e' data notizia anche in apposita sezione del sito istituzionale del Governo.


Comma 3

Capo V - Relazione al Parlamento

Art. 19

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Comma 1

Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR

Comma 2

Entro il mese di febbraio ciascuna Amministrazione trasmette al DAGL una relazione con gli elementi informativi di cui al comma 1 relativi all'anno precedente. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attivita' delle regioni e degli enti locali.


Comma 3

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 20

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Comma 1

Disposizioni abrogate

Art. 21

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Comma 1

Disposizioni finali e transitorie

Comma 2

Il presente decreto si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.


In sede di prima applicazione il piano di cui all'articolo 12 e' adottato entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.


Le Amministrazioni si adeguano alle indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione di cui all'articolo 2, comma 7, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1.