DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0017)

Numero 212 Anno 2009 GU 30.01.2010 Codice 010G0017

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-11-19;212

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, di seguito VIR, la quale consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione della VIR

Comma 2

La VIR e' effettuata sugli atti normativi in merito ai quali e' stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonche', anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge.
Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali.


Si procede comunque all'effettuazione della VIR con riferimento agli atti normativi in merito ai quali non e' stata svolta l'AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione.


Competente a svolgere la VIR e' l'amministrazione che ha effettuato l'AIR sull'atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l'amministrazione cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. In particolare, e' competente all'effettuazione l'ufficio individuato per il coordinamento delle attivita' AIR e VIR ai sensi dell'articolo14, comma 9, della legge n. 246 del 2005.


Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo' consentire l'esenzione dalla VIR, in particolare, nelle ipotesi di peculiare complessita' e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi effetti, ovvero nei casi in cui l'attivita' di verifica non appare giustificata dalla natura o dai contenuti dell'atto normativo in oggetto. Delle esenzioni concesse e' data comunicazione al Consiglio dei Ministri.


L'esenzione dalla VIR puo' essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.


Art. 3

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Comma 1

Contenuti della VIR

Comma 2

La verifica relativa ai succitati contenuti va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.


Art. 4

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Comma 1

Relazione VIR

Comma 2

La verifica e' documentata in apposita relazione (di seguito «relazione VIR»), inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.


Il DAGL verifica l'adeguatezza della VIR e puo' richiedere integrazioni e chiarimenti, ovvero predisporre dei commenti tecnici da allegare alla relazione VIR da trasmettere al Parlamento.


L'amministrazione che ha effettuato la VIR assicura un'adeguata pubblicita' alla relazione VIR, anche mediante gli strumenti informatici e la pubblicazione in una apposita sezione del sito internet dell'amministrazione.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.


Art. 5

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Comma 1

Metodi di analisi e modelli di VIR

Comma 2

Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti i metodi di analisi e i modelli di VIR.


Le amministrazioni possono effettuare relazioni VIR successive alla prima in forma semplificata, concentrando l'attivita' di verifica sui profili di cui all'articolo 3, comma 2.


In sede di prima applicazione, la relazione VIR e' redatta in conformita' al modello di cui all'Allegato A.


((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.