La VIR e' effettuata sugli atti normativi in merito ai quali e' stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonche', anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge.
Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali.
Si procede comunque all'effettuazione della VIR con riferimento agli atti normativi in merito ai quali non e' stata svolta l'AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione.
Competente a svolgere la VIR e' l'amministrazione che ha effettuato l'AIR sull'atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l'amministrazione cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. In particolare, e' competente all'effettuazione l'ufficio individuato per il coordinamento delle attivita' AIR e VIR ai sensi dell'articolo14, comma 9, della legge n. 246 del 2005.
Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo' consentire l'esenzione dalla VIR, in particolare, nelle ipotesi di peculiare complessita' e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi effetti, ovvero nei casi in cui l'attivita' di verifica non appare giustificata dalla natura o dai contenuti dell'atto normativo in oggetto. Delle esenzioni concesse e' data comunicazione al Consiglio dei Ministri.
L'esenzione dalla VIR puo' essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.