DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. (23G00218)

Numero 210 Anno 2023 GU 28.12.2023 Codice 23G00218

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-29;210

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3

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Comma 1

L'Avvocato generale

Comma 2

L'Avvocato generale, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, quale organo di governo dell'Istituto, esercita le funzioni di indirizzo e a tal fine assegna le risorse finanziarie al Segretario generale quale centro di responsabilita'.


L'Avvocato generale dello Stato definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare avvalendosi del Segretario generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, anche sulla base delle proposte del Segretario generale, adotta ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione.


L'Avvocato generale e' il titolare dell'informazione e della comunicazione istituzionale.


L'Avvocato generale si avvale nella propria attivita', oltre che della collaborazione del Segretario generale, anche delle strutture di supporto di cui all'articolo 4 e puo' avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, fiduciariamente scelti.


Art. 4

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Comma 1

Strutture di supporto all'Avvocato generale

Comma 2

Il Servizio di segreteria e' struttura di livello non dirigenziale ed e' composta da personale individuato nell'ambito dei dipendenti di ruolo dell'Avvocatura o di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco. Il Servizio svolge attivita' di supporto ai compiti dell'Avvocato generale e provvede al coordinamento degli impegni dello stesso; assiste, altresi', l'Avvocato generale negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' e i rapporti istituzionali del medesimo. Al servizio puo' essere preposto un responsabile titolare di posizione organizzativa.


Il Servizio studi e formazione professionale e' struttura di livello non dirigenziale ed e' costituito da avvocati o procuratori dello Stato nominati dall'Avvocato generale e coordinati dall'Avvocato generale aggiunto o da un Vice Avvocato generale.
L'incarico dei componenti dura tre anni ed e' rinnovabile.


Il Servizio di comunicazione istituzionale e' struttura di livello non dirigenziale che cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali ed effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali dell'Avvocatura. Il coordinatore del servizio e' fiduciariamente scelto dall'Avvocato generale tra gli avvocati ovvero procuratori dello Stato e puo' svolgere anche il ruolo di portavoce dell'Avvocato generale, ove autorizzato da quest'ultimo, per la cura dei rapporti di carattere istituzionale con gli organi di informazione. L'incarico di coordinatore dura tre anni ed e' rinnovabile. Il servizio puo' avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio ovvero, in mancanza di adeguata professionalita', di risorse esterne nel rispetto delle previsioni normative vigenti e in possesso di comprovata esperienza maturata sul campo delle comunicazioni istituzionali ovvero dell'editoria.


Il Servizio del cerimoniale e' struttura di livello non dirigenziale che cura l'organizzazione e la gestione degli eventi di interesse dell'Avvocato generale. Il coordinatore del predetto servizio e' fiduciariamente scelto dall'Avvocato generale tra gli avvocati e/o procuratori. Dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.
Il servizio puo' avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio.


Art. 5

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Comma 1

Responsabile per la transizione digitale

Comma 2

Il Responsabile per la transizione digitale e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali allo svolgimento del predetto incarico. L'incarico dura fino a cinque anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta.


Il Responsabile per la transizione digitale cura i rapporti con le autorita' e le amministrazioni che hanno competenze in ambito informatico, anche con riferimento ai processi giurisdizionali telematici, e definisce la strategia per l'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le direttive dell'Avvocato generale, nell'ottica della transizione verso modalita' operative digitali, in conformita' alle linee di indirizzo per l'informatica nella pubblica amministrazione e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Responsabile per la transizione digitale si avvale della Direzione generale competente.


Art. 6

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Comma 1

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Comma 2

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, di norma tra i Dirigenti di ruolo in servizio presso l'Avvocatura dello Stato in possesso di adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione.


Il RPCT svolge i compiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.


Il RCPT per i suoi compiti si avvale del personale in servizio presso la Direzione generale del personale.


Art. 7

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Comma 1

Responsabile della protezione dei dati personali

Comma 2

Il Responsabile della protezione dei dati personali e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati o i procuratori dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali in materia. L'incarico, non rinnovabile, dura fino a cinque anni.


Il Responsabile della protezione dei dati personali svolge i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 8

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Comma 1

Organismo indipendente di valutazione

Comma 2

L'Organismo indipendente di valutazione ha il compito di valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo. L'Organismo di valutazione opera, gratuitamente, in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all' Avvocato generale dello Stato.


Per lo svolgimento dei propri compiti, l'organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' dell'Avvocatura di interesse e puo' richiedere ai titolari degli Uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' normativamente previste.


L'Organismo di valutazione e' composto da un Vice Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato, nominati dall'Avvocato generale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico.


Art. 9

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Comma 1

Segretario generale

Comma 2

Fermo restando il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il Segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, addetti all'ufficio di segreteria generale, nominati dall'Avvocato generale su proposta del Segretario generale.


Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai fini contabili.


Art. 10

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Comma 1

Segreteria generale e degli organi collegiali

Comma 2

Alle dirette dipendenze del Segretario generale opera la Segreteria generale, cui sono addette unita' di personale della dotazione organica dell'Avvocatura generale che attendono agli adempimenti connessi alle competenze istituzionali del Segretariato.


Il personale della Segreteria generale opera anche quale Segreteria degli organi collegiali, cui sono addette unita' di personale che curano gli adempimenti relativi al funzionamento del Comitato consultivo, del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e del Consiglio di amministrazione.


Art. 11

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Comma 1

Ufficio di Collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari

Comma 2

Nell'ambito dell'Ufficio di cui al comma 1, il Segretario generale puo' conferire, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, incarichi di natura organizzativa o professionale.


Art. 12

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Comma 1

Uffici di livello dirigenziale

Comma 2

Nell'ambito delle direzioni di cui al comma 1, sono individuati i restanti Uffici di livello dirigenziale non generale.


L'Avvocatura e' altresi' articolata in n. 25 Avvocature distrettuali di cui all'articolo 15 e nei corrispondenti uffici amministrativi unici distrettuali di livello dirigenziale non generale.


Art. 13

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Comma 1

Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali

Comma 2

L'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione delle rispettive competenze e' disciplinata con successivo atto dell'Avvocato generale ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.


Art. 14

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Comma 1

Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi

Comma 2

Il Dirigente di prima fascia preposto alla direzione generale di cui al presente articolo e' individuato quale datore di lavoro secondo la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale veste vengono riconosciuti al medesimo tutti i poteri autonomi, decisionali e di spesa necessari per l'espletamento della funzione attribuita.


L'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione delle rispettive competenze e' disciplinata con successivo atto dell'Avvocato generale ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.


Art. 15

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Comma 1

Avvocature distrettuali

Comma 2

Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.


Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato opera l'Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata di tutti i servizi e le attivita' di competenza dell'Avvocatura, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale. A detti Uffici sono assegnate le funzioni di cui al comma 4, da esercitarsi, nell'ambito di ciascun distretto, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, lettera a), e alle direttive di secondo livello, impartite dal Segretario generale, sentite le Direzioni generali competenti per materia.


Art. 16

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Comma 1

Uffici di livello dirigenziale non generale

Art. 17

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Comma 1

Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

Comma 2

Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale dell'Avvocatura, come determinate per legge, sono riportate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, l'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Avvocatura.


Il decreto e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


Art. 18

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarita' degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione, ai sensi del presente decreto, le strutture gia' esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.


Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.