L'informazione antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi del comma 1, reca la seguente dicitura: "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".
Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge l'esistenza di una o piu' delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c), la Banca dati nazionale notifica, contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente ed alla Prefettura-UTG competente che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia non e' possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria.
Nei casi in cui le disposizioni sulla competenza al rilascio dell'informazione antimafia sono derogate da disposizioni di legge ovvero da altri provvedimenti attuativi di esse, la notifica e' effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi.
La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata effettua d'ufficio gli accertamenti previsti dall'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia e, sulla base di essi adotta nel piu' breve tempo possibile entro i termini di cui all'articolo 92, comma 2, il provvedimento finale, notificandolo al soggetto richiedente; provvede, inoltre, ad aggiornare i dati contenuti negli archivi della Banca dati nazionale e a segnalare, per i conseguenti interventi correttivi, alle banche dati collegate con la Banca dati nazionale i dati risultati eventualmente inesatti o non piu' attuali.
Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge che l'impresa non e' censita, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente e per via telematica, al soggetto richiedente e alla Prefettura-UTG competente ovvero alla Prefettura-UTG designata che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia, non e' possibile rilasciare l'informazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG procede secondo le modalita' previste dal comma 5.
La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata appone sulle informazioni antimafia liberatorie rilasciate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 la dicitura "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".
La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata si avvale delle funzionalita' della Banca dati nazionale per la trasmissione, per via telematica, delle informazioni antimafia interdittive ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7-bis, del Codice antimafia.