DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante disposizioni concernenti le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istitu

Numero 193 Anno 2014 GU 07.01.2015 Codice 15G00001

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;193

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia.


A tal fine esso individua inoltre le modalita' di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.


Il presente regolamento stabilisce, altresi', le modalita' di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.


Comma 3

Capo II - DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI NAZIONALE E FINALITA' DEL LORO TRATTAMENTO

Art. 3

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Comma 1

Finalita' dei trattamenti


I dati contenuti nella Banca dati nazionale sono trattati ai fini del rilascio della documentazione antimafia.


La DNA tratta i dati contenuti nella Banca dati nazionale per le finalita' di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.


Al fine di verificare la correttezza dei trattamenti effettuati, la Banca dati nazionale conserva la registrazione delle interrogazioni eseguite, garantendo l'identificazione dell'operatore che le ha compiute.


Art. 4

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Comma 1

Contenuto della Banca dati nazionale

Comma 2

Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti alle informazioni antimafia interdittive i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture ai sensi delle disposizioni vigenti.


La Banca dati nazionale conserva il registro informatico delle date degli accertamenti disposti dai Prefetti nei confronti di ciascuna impresa censita ai sensi degli articoli 84, comma 4, lettere d), e) ed f), e 93 del Codice antimafia, ancorche' i relativi esiti non abbiano evidenziato l'esistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, nonche' delle comunicazioni e delle altre situazioni di cui al comma 3.


I dati presenti negli archivi magnetici della Banca dati nazionale sono soggetti a cifratura.


Art. 5

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Comma 1

Periodo di conservazione dei dati contenuti nella Banca dati nazionale

Comma 2

Decorso il relativo periodo di conservazione, i dati di cui al comma 1 sono cancellati con modalita' sicure dalla Prefettura-UTG competente. Per i dati di cui al comma 1, lettera c), la cancellazione e' effettuata dalla Prefettura-UTG competente, previa verifica che le circostanze o situazioni cui essi si riferiscono non sono piu' attuali.


Comma 3

Capo III - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELLA BANCA DATI NAZIONALE

Art. 7

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Comma 1

Titolare del trattamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale

Comma 2

La Banca dati nazionale e' istituita presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile che ne garantisce la gestione tecnica e informatica, ivi compreso il profilo della sicurezza; a tal fine il predetto Dipartimento e' il titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 8

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Comma 1

Organizzazione per la gestione della Banca dati nazionale e Sezione centrale

Comma 2

Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile assicura la gestione tecnica e informatica della Banca dati nazionale attraverso la sezione centrale e le sezioni provinciali.


La sezione centrale e' istituita, senza configurare nuove posizioni dirigenziali, presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, nell'ambito dell'ufficio di livello dirigenziale non generale individuato, con provvedimento del Capo dello stesso Dipartimento, tra quelli gia' esistenti, ferme restando le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


Il dirigente dell'ufficio nell'ambito del quale e' istituita la sezione centrale e', limitatamente allo svolgimento dei compiti indicati dal comma 3, responsabile del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 9

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Comma 1

Sezioni provinciali della Banca dati nazionale

Comma 2

Per lo svolgimento dei suoi compiti, la sezione centrale si avvale di sezioni provinciali, istituite, sulla base delle disposizioni impartite dal Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, presso ogni Prefettura-UTG, senza configurare nuove posizioni dirigenziali e, in ogni caso, tra le strutture gia' esistenti.


Art. 10

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Comma 1

Struttura del sistema informativo della Banca dati nazionale

Comma 2

Presso le prefetture e gli altri soggetti di cui agli articoli 15 e 17 sono attivate postazioni di lavoro quali terminali di collegamento alla Banca dati nazionale.


Tutte le operazioni di trattamento elettronico dei dati contenuti nella Banca dati nazionale sono effettuate unicamente attraverso i predetti collegamenti.


Art. 11

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Comma 1

Collegamenti della Banca dati nazionale al CED

Comma 2

Il collegamento telematico con il CED, per le finalita' di cui all'articolo 96, comma 2, del Codice antimafia, e' realizzato attraverso l'utilizzo di appositi web services resi disponibili dal CED.


Art. 12

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Comma 1

Collegamenti della Banca dati nazionale con altri sistemi informativi

Comma 2

Il collegamento della Banca dati nazionale al sistema costituito presso la DIA ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2004, n. 54, e' realizzato con le modalita' stabilite nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento.


I collegamenti della Banca dati nazionale con i sistemi informativi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, sono realizzati, previa stipula di un'apposita convenzione non onerosa, con il soggetto pubblico presso cui sono istituiti. La convenzione, adottata in conformita' al parere del Garante per la protezione dei dati personali, anche su schema-tipo, definisce anche le misure di sicurezza da osservarsi per la realizzazione e il mantenimento in esercizio di tali collegamenti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli da 31 a 36 e dall'Allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 13

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Comma 1

Collegamenti con i soggetti legittimati a svolgere operazioni di accesso, immissione e aggiornamento, nonche' di consultazione


La sezione centrale e le sezioni provinciali provvedono ad attivare il collegamento di cui al comma 1 con la Banca dati nazionale secondo le procedure e le modalita' tecniche di cui agli Allegati 2 e 3.


Comma 2

Sezione I - Soggetti legittimati all'accesso, consultazione, immissione e aggiornamento

Art. 14

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Comma 1

Interrogazioni della Banca dati nazionale

Comma 2

Le interrogazioni della Banca dati nazionale possono essere effettuate per finalita' di accesso, di consultazione ovvero di immissione e aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati stessa; a ciascuna delle predette finalita' corrisponde uno specifico profilo di autorizzazione.


Le interrogazioni sono effettuate dai soggetti individuati dagli articoli 15,16 e 17, ai quali siano state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione.


Art. 15

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Comma 1

Soggetti legittimati all'accesso alla Banca dati nazionale

Comma 2

L'accesso da parte del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, lettera b), attraverso il collegamento telematico con il CED, e' consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro delle Forze di polizia, con tecniche di identita' federata, secondo le modalita' stabilite dall'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e dal relativo regolamento di attuazione concernente l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi magnetici delle pubbliche amministrazioni.


Art. 16

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Comma 1

Soggetti legittimati all'immisione e all'aggiornamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale

Comma 2

L'immissione di dati nella Banca dati nazionale ed il loro aggiornamento e' eseguito esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), n. 2, preventivamente autorizzati dal prefetto o, su sua delega, dal viceprefetto vicario.


Al predetto personale possono essere rilasciate credenziali di autenticazione che consentono sia l'immissione e l'aggiornamento, sia l'accesso alla Banca dati nazionale. In ogni caso le credenziali devono consentire la registrazione delle singole operazioni eseguite secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.


Comma 3

Sezione II - Caratteristiche e rilascio delle credenziali di autenticazione

Art. 18

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Comma 1

Caratteristiche delle credenziali di autenticazione

Comma 2

Per l'effettuazione di operazioni di accesso, di immissione e aggiornamento, e di consultazione dei dati i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione e del certificato abilitante l'attivazione del collegamento alla VPN per connettersi in sicurezza alla Banca dati nazionale secondo le modalita' previste dall'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Le credenziali di autenticazione e i certificati abilitanti di cui al comma 1 consistono di certificati digitali protetti da un meccanismo di autenticazione forte.


Le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente all'operatore; ad esse e' associato il profilo di autorizzazione della categoria di soggetti legittimati, indicati nella sezione I del presente Capo, cui l'operatore appartiene.


Le credenziali di autenticazione non possono essere utilizzate per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle previste dal profilo di autorizzazione per cui sono rilasciate.


Le credenziali di autenticazione rilasciate al personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali possono essere utilizzate solo per le attivita' indicate all'articolo 15, comma 1, lettera a), n. 3.


Per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le credenziali di autenticazione sono costituite dagli appositi codici identificativi personali rilasciati, per l'accesso al CED, secondo le modalita' stabilite dall'Allegato 4.


Art. 19

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Comma 1

Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalita' di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati


La sezione centrale genera, attraverso la procedura informatica descritta nell'Allegato 2, le credenziali di autenticazione e le assegna individualmente a ciascuno degli operatori indicati negli elenchi di cui al comma 1, nonche' il supporto informatico contenente il software che deve essere utilizzato in occasione del collegamento con la Banca dati nazionale.


La sezione centrale puo' delegare alla sezione provinciale competente lo svolgimento delle operazioni di generazione, assegnazione e comunicazione delle credenziali, previo svolgimento della procedura informatica di cui all'Allegato 2.


Art. 20

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Comma 1

Assegnazione delle credenziali di
autenticazione per finalita' di consultazione


Le credenziali di autenticazione sono assegnate all'operatore secondo le modalita' stabilite dall'Allegato 2.


Oltre a quanto previsto dal comma 1, i concessionari di opere pubbliche e i contraenti generali specificano l'appalto o gli appalti di lavori per i quali i rispettivi dipendenti sono stati individuati per eseguire operazioni di consultazione della Banca dati nazionale.


Ciascun dipendente dei concessionari di opere pubbliche o dei contraenti generali puo' effettuare consultazioni della Banca dati nazionale limitatamente alle imprese affidatarie e alle imprese sub-affidatarie impegnate nell'esecuzione degli appalti di lavori, per i quali viene richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione.


Le sezioni provinciali verificano il rispetto di quanto stabilito dal comma 5, sulla base di un elenco riepilogativo delle imprese impegnate nei cantieri nel mese precedente, formato dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali che lo trasmettono, anche per via telematica, entro il quinto giorno del mese successivo. Qualora tale elenco non venga trasmesso o non venga trasmesso tempestivamente, il prefetto procede ad acquisire le notizie necessarie allo svolgimento dei controlli avvalendosi dei poteri di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.


Salvo quanto in ogni caso previsto dall'articolo 22 ed eventualmente da altre disposizioni di legge, la sezione provinciale dispone il ritiro e la disattivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate al dipendente del concessionario di opere pubbliche o del contraente generale che risulti aver effettuato operazioni di consultazione della Banca dati nazionale nei confronti di imprese diverse da quelle impegnate nell'esecuzione di appalti pubblici di lavori per i quali sono state rilasciate le medesime credenziali di autenticazione.


Art. 21

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Comma 1

Validita' delle credenziali di autenticazione


Le credenziali di autenticazione sono valide per un periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno in cui esse vengono attivate dagli operatori. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto il rinnovo secondo la procedura stabilita dagli articoli 18, 19 e 20.


Nel caso di trasferimento ad altro incarico o di cessazione e sospensione del rapporto di dipendenza, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia provvedono a darne comunicazione, immediatamente, alla sezione centrale e alla sezione provinciale, che provvedono, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a disattivare le credenziali di autenticazione. Dal momento in cui il trasferimento ad altro incarico o la cessazione e sospensione del rapporto acquistano efficacia, l'operatore non puo' effettuare accessi, immissioni e aggiornamenti dei dati, o consultazioni della Banca dati nazionale.


Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate automaticamente, salvo quelle rilasciate al personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali per fini di gestione tecnica della Banca dati nazionale.


Art. 22

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Comma 1

Regole di comportamento

Comma 2

L'attivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate ai sensi degli articoli 19 e 20 deve essere effettuata personalmente dall'operatore che ne e' titolare entro quindici giorni a decorrere dal momento della loro comunicazione da parte delle sezioni centrale o provinciali.


Le credenziali di autenticazione sono personali e il loro utilizzo e' consentito esclusivamente all'operatore che ne e' titolare e per le finalita' di cui al presente regolamento.


La sezione centrale e le sezioni provinciali, negli ambiti di rispettiva competenza, dispongono il ritiro delle credenziali di autenticazione rilasciate all'operatore che abbia violato le disposizioni dell'articolo 21 o del presente articolo; provvedono, inoltre, a disattivare immediatamente le credenziali di autenticazione di cui sia stato comunicato lo smarrimento o il furto.


Comma 3

Capo V - RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI NAZIONALE

Art. 23

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Comma 1

Adempimenti preliminari

Comma 2

Ai fini del conseguimento della documentazione antimafia, i soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia acquisiscono dall'impresa le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti i dati previsti dall'articolo 85 del medesimo Codice antimafia, nonche' il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa.


L'operatore, dopo essersi collegato con la Banca dati nazionale ed aver positivamente superato la procedura di verifica delle credenziali di autenticazione, immette nella stessa Banca dati i dati di cui al comma 1, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta nonche', ove previsto da disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi di esse, la Prefettura-UTG designata.Le modalita' per lo svolgimento di tale operazione sono indicate nell'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Qualora i dati siano incompleti o errati il sistema informativo della Banca dati nazionale sospende la procedura di rilascio della documentazione antimafia e notifica, per via telematica, all'operatore un messaggio recante la dicitura "inserimento dei dati erroneo o incompleto, procedura di rilascio sospesa". La procedura sospesa e' riavviata dall'operatore secondo le modalita' stabilite nel citato Allegato 3.


Qualora la procedura di controllo delle credenziali di autenticazione non venga superata positivamente, la Banca dati nazionale notifica un messaggio di "procedura di autenticazione fallita" alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente ai sensi degli articoli 87 e 90 del Codice antimafia, che provvede ad effettuare le opportune verifiche, richiedendo, se necessario, elementi di informazione, anche di natura tecnica, al soggetto alle cui dipendenze opera l'operatore che ha effettuato il tentativo di consultazione.


Art. 24

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Comma 1

Rilascio della comunicazione antimafia

Comma 2

Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo della Banca dati nazionale, se l'impresa e' censita, verifica i dati esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonche' nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente la comunicazione antimafia liberatoria. In tale caso la documentazione antimafia reca la seguente dicitura "comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".


Se dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale o in altre banche dati ad essa collegate emerge l'esistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui al citato articolo 67 del Codice antimafia ovvero di una documentazione antimafia interdittiva in corso di validita' a carico dell'impresa, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente ed alla Prefettura-UTG competente che, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del Codice antimafia non e' possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria.


Nei casi in cui le disposizioni sulla competenza al rilascio della comunicazione antimafia sono derogate da disposizioni di legge ovvero da altri provvedimenti attuativi di esse, la notifica e' effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi.


La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata effettua, d'ufficio, gli accertamenti previsti dall'articolo 88, comma 2, del Codice antimafia e, sulla base di essi adotta nel piu' breve tempo possibile entro i termini di cui all'articolo 88, comma 4, il provvedimento finale, notificandolo al soggetto richiedente; provvede, inoltre, ad aggiornare i dati contenuti negli archivi della Banca dati nazionale e a segnalare, per i conseguenti interventi correttivi, alle banche dati collegate con la Banca dati nazionale i dati risultati eventualmente inesatti o non piu' attuali.


Se dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati emerge che l'impresa non e' censita, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente e per via telematica, al soggetto richiedente e alla Prefettura-UTG competente ovvero alla Prefettura-UTG designata che, ai sensi dell'articolo 88, comma 3-bis, del Codice antimafia, non e' possibile rilasciare la comunicazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG procede secondo le modalita' previste dal comma 4.


La Prefettura-UTG competente ovvero quella designata appone sulle comunicazioni antimafia liberatorie rilasciate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 la dicitura "comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".


Art. 25

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Comma 1

Rilascio dell'informazione antimafia

Comma 2

L'informazione antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi del comma 1, reca la seguente dicitura: "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".


Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge l'esistenza di una o piu' delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c), la Banca dati nazionale notifica, contestualmente per via telematica, al soggetto richiedente ed alla Prefettura-UTG competente che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia non e' possibile rilasciare immediatamente l'informazione antimafia liberatoria.


Nei casi in cui le disposizioni sulla competenza al rilascio dell'informazione antimafia sono derogate da disposizioni di legge ovvero da altri provvedimenti attuativi di esse, la notifica e' effettuata alla Prefettura-UTG designata da questi ultimi.


La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata effettua d'ufficio gli accertamenti previsti dall'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia e, sulla base di essi adotta nel piu' breve tempo possibile entro i termini di cui all'articolo 92, comma 2, il provvedimento finale, notificandolo al soggetto richiedente; provvede, inoltre, ad aggiornare i dati contenuti negli archivi della Banca dati nazionale e a segnalare, per i conseguenti interventi correttivi, alle banche dati collegate con la Banca dati nazionale i dati risultati eventualmente inesatti o non piu' attuali.


Qualora dalla verifica dei dati esistenti nella Banca dati nazionale emerge che l'impresa non e' censita, la Banca dati nazionale notifica, contestualmente e per via telematica, al soggetto richiedente e alla Prefettura-UTG competente ovvero alla Prefettura-UTG designata che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice antimafia, non e' possibile rilasciare l'informazione antimafia liberatoria. La Prefettura-UTG procede secondo le modalita' previste dal comma 5.


La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata appone sulle informazioni antimafia liberatorie rilasciate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 la dicitura "informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.".


La Prefettura-UTG competente ovvero la Prefettura-UTG designata si avvale delle funzionalita' della Banca dati nazionale per la trasmissione, per via telematica, delle informazioni antimafia interdittive ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7-bis, del Codice antimafia.


Art. 26

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Comma 1

Aggiornamento della Banca dati nazionale

Comma 2

La Prefettura-UTG competente provvede, d'ufficio, a rinnovare gli accertamenti informativi nei confronti delle imprese indicate nell'elenco di cui al comma 1, lettera b). Qualora dagli accertamenti svolti emergano le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura-UTG competente adotta un'informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'articolo 92, comma 4, dello stesso Codice antimafia, notificandola al soggetto richiedente per i conseguenti provvedimenti e procedendo ad effettuare le prescritte comunicazioni agli altri soggetti istituzionali.


Anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, la Prefettura-UTG competente provvede, inoltre, ad aggiornare i dati della Banca dati nazionale relativamente alla data degli accertamenti svolti nei confronti dell'impresa.


Art. 27

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Comma 1

Controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento della Banca dati nazionale

Comma 2

I responsabili degli Uffici e Comandi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), numeri 4 e 5, e b) verificano periodicamente che le operazioni di accesso alla Banca dati nazionale siano effettuate per le finalita' previste dal Codice antimafia e dal presente regolamento, nonche' per lo svolgimento di compiti legittimamente affidati dai rispettivi dirigenti.


Nei confronti del personale delle Prefetture il controllo sulle operazioni di accesso e di immissione e aggiornamento e' esercitato dai viceprefetti vicari per il tramite delle sezioni provinciali.


Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1, il Procuratore nazionale antimafia designa uno dei magistrati applicati alla DNA.


Anche al di fuori dei casi contemplati all'articolo 20, comma 6, la sezione centrale e le sezioni provinciali, negli ambiti di rispettiva competenza, possono richiedere informazioni ai soggetti di cui all'articolo 97 del Codice antimafia, al fine di accertare la correttezza delle operazioni di consultazione effettuate. A tale scopo, la sezione centrale e le sezioni provinciali utilizzano i dati contenuti nei riepiloghi giornalieri della documentazione antimafia rilasciata di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a).


Art. 28

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Comma 1

Aggiornamento della Banca dati nazionale a seguito di richiesta dell'impresa

Comma 2

L'impresa alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere alla Sezione centrale la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione con modalita' sicure.


Ai soli fini dell'esame delle richieste di aggiornamento, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza costituire nuove posizioni dirigenziali, e' istituita presso la Sezione centrale un'apposita commissione, nominata dal Ministro dell'interno e composta da due dirigenti della carriera prefettizia di cui almeno uno della qualifica di Viceprefetto, designati dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile, e da un dirigente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza designato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; possono essere designati anche componenti supplenti. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la commissione si avvale delle risorse umane e strumentali della Sezione centrale che assicura anche le attivita' di segreteria. L'incarico di presidente e componente della commissione non costituisce autonoma posizione dirigenziale. Ai componenti della commissione non spettano compensi ne' rimborsi spese a qualunque titolo dovuti.


Esperiti i necessari accertamenti, la commissione comunica al richiedente, non oltre sessanta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. La commissione puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione motivata al Garante per la protezione dei dati personali.


Comma 3

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

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Comma 1

Immissione preliminare di dati nella Banca dati nazionale

Comma 2

I predetti dati sono immessi dalle Prefetture nel sistema informatico della Banca dati nazionale del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile.


Art. 30

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Comma 1

Oneri informativi introdotti

Art. 31

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile provvede all'espletamento dei compiti attribuiti al medesimo dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.