Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 9, comma 3, e di quello previsto dal comma 6 del presente articolo, e' stabilito complessivamente in centoquaranta unita'. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di dieci unita', i soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, di cui decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero, in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale ed i social media nonche' in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche a supporto delle attivita' delegate ai vice Ministri ovvero ai sottosegretari di Stato. Tra i consulenti di particolare professionalita' possono essere individuati consiglieri giuridici, scelti fra i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2. I predetti incarichi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata qualora venga meno il rapporto fiduciario, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
Nel contingente complessivo di cui al comma 1, e' compreso l'incarico dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 3, comma 6, nonche' specifici incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, in numero non superiore a cinque, per lo svolgimento di funzioni attinenti alle attivita' degli Uffici di diretta collaborazione. Tali incarichi possono essere attribuiti dal Capo di Gabinetto anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi attribuiti ai sensi del secondo periodo concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero.
Le posizioni di responsabile degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo delle Segreteria del vice Ministro, dal Consigliere diplomatico, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, dal Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato, nonche' la posizione di Segretario particolare del Ministro sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3. Ai predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. Le posizioni relative ai vice Capi di Gabinetto e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, ove non conferite a personale di qualifica dirigenziale, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
L'assegnazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo agli Uffici di diretta collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, enti, organismi ed imprese pubblici, si applica nel limite massimo del venticinque per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, mediante unita' di personale, al di fuori del contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 3, ricomprese nelle aree I e II del Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto Funzioni Centrali, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
Fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.