Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della funzione pubblica che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini siano superiori a novanta giorni.
Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
E' abrogata la previsione che si riferisce al decreto di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, contenuta nella tabella relativa all'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1998, n. 310, recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.