DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 200/1996 - Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso.

Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso.

Numero 200 Anno 1996 GU 16.04.1996 Codice 096G0210

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-01-26;200

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Art. 4

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Comma 1

Differimento

Comma 2

Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nei casi di consulenza non correlata ad una lite, in potenza o in atto, l'accesso ai relativi documenti puo' essere differito fino all'adozione dei provvedimenti amministrativi, cui la consulenza stessa e' preordinata, da parte dell'amministrazione consiliata, alla quale l'istanza di accesso e' indirizzata. L'amministrazione provvede sull'accesso sentita l'Avvocatura dello Stato.


L'accesso alla documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di selezione potra' essere differito fino all'esaurimento dei relativi procedimenti. L'accesso alla documentazione attinente alle segnalazioni ed esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari potra' essere differito finche' duri la relativa attivita' istruttoria.


Art. 5

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Comma 1

Documenti accessibili

Art. 6

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Comma 1

Pubblicazione aggiuntiva

Comma 2

Il presente regolamento e' pubblicato, oltreche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.