L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Ministero delle finanze: Corpo della Guardia di finanza).
- Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza sono richieste le seguenti misure di altezza:
a) per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri: non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne;
b) per gli ufficiali: non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne".
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.