DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 227/2000 - Regolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia di finanza.

Regolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia di finanza.

Numero 227 Anno 2000 GU 18.08.2000 Codice 000G0275

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-06-26;227

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Ministero delle finanze: Corpo della Guardia di finanza).
- Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza sono richieste le seguenti misure di altezza:
a) per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri: non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne;
b) per gli ufficiali: non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne".


La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.