DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

Numero 392 Anno 1987 GU 24.09.1987 Codice 087U0392

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita sanitarie locali sono tenuti ad osservare, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonche' di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, le modalita' di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, da inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo-funzionali che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali.


Per titoli professionali si intendono quelli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ed equipollenti regionali, nonche' i titoli abilitanti a specifiche attivita' lavorative previste dalle leggi dello Stato.


Art. 2

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Comma 1

Programmazione delle assunzioni

Comma 2

Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi di mobilita' previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto.


Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche.


Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, le offerte di lavoro, conseguenti alla programmazione di cui al comma 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura delle singole amministrazioni interessate, mediante bandi pubblici da diffondere nelle forme rituali e con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.


Si prescinde dall'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'amministrazione ritiene essenziale l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di posti di organico non superiore a due.


Art. 3

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Comma 1

Iscrizione nelle liste

Comma 2

I lavoratori da assumere presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, debbono risultare iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita' della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona di residenza, secondo la disciplina vigente in materia.


I lavoratori indicati nel comma 1 possono iscriversi, altresi', nella lista di collocamento di un'altra circoscrizione, anche di regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella prima. L'anzianita' di iscrizione maturata nella lista della prima circoscrizione e' riconosciuta anche nella graduatoria della seconda.


Art. 4

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Comma 1

Avviamento alla selezione

Comma 2

L'amministrazione interessata richiede alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da inquadrare in profili professionali le cui declaratorie richiedano espressamente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo.


Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, sia al momento della domanda che successivamente, e' attestato dal lavoratore alle sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante dichiarazione di responsabilita' autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.


L'iscritto e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti che si intendono confermati qualora, all'atto della revisione periodica di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non ne dichiari espressamente la perdita.


Art. 5

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Comma 1

Graduatorie

Comma 2

Le sezioni circoscrizionali per l'impiego individuano i lavoratori da avviare alla selezione sulla base di un'unica graduatoria per profilo professionale degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' compilate applicando i punteggi indicati nella tabella allegata.


Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attivita' sul territorio di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima richiesta di avviamento alla selezione del personale, occorrente alle corrispettive strutture territoriali. La sezione provvede entro dieci giorni.


La selezione viene effettuata, nel limite dei posti richiesti per l'assunzione, dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di graduatoria dei lavoratori avviati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego.


Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attivita' sul territorio di competenza di piu' sezioni circoscrizionali, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di tanti lavoratori per quanti sono i posti da ricoprire. Copia della richiesta deve essere trasmessa all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate piu' circoscrizioni comprese nella stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perche' formulino apposita graduatoria unica sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate.
L'amministrazione o ente effettua la selezione dei lavoratori avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego nei limiti proposti per l'assunzione, secondo l'ordine di graduatoria formulata dall'ufficio provinciale o dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.


Art. 6

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Comma 1

Selezione

Comma 2

La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal fine l'amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative.


Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, in base ai contenuti di professionalita' indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.


Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti.


Art. 7

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Comma 1

Modalita' di assunzione nelle sedi centrali

Comma 2

Ai fini delle assunzioni per posti da ricoprire nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, i lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali, interessati alle assunzioni in tali sedi, debbono presentare domanda secondo le modalita' previste dal comma 2 e dai singoli bandi di offerte di lavoro.


Le offerte di lavoro, definite con le modalita' previste dall'art. 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante bandi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva. I bandi sono emanati in modo che le domande degli aspiranti pervengano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro il 30 settembre dell'anno in riferimento. Le domande devono fare espressa menzione, a pena di esclusione, del possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 ed essere corredate della certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilita' e contenente gli elementi necessari per la formazione delle graduatorie.


Per la formazione delle graduatorie ai fini dell'avviamento alla selezione presso le singole amministrazioni richiedenti, valgono i criteri del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, dell'anzianita' di iscrizione nelle liste, dell'eta' e dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1. La valutazione di detti elementi e' effettuata secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale dell'impiego e sulla base del parere espresso dall'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444, puo' aggiornare annualmente i dati contenuti nella predetta tabella.


Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi risultanti dalla domanda e di quelli stabiliti per l'attribuzione del punteggio, predispone graduatorie uniche per singoli profili.


Le domande e le graduatorie sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che indica alle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria, i lavoratori da sottoporre alla selezione in numero corrispondente ai posti indicati nel bando. Le amministrazioni procedono alla selezione secondo le modalita' previste dall'art. 6.


Completata la rete informatica nazionale relativa all'automazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le graduatorie previste dal comma 4 sono gestite in tempo reale e tenute costantemente aggiornate.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, predispone gli opportuni strumenti e le adeguate procedure per la gestione informatica in tempo reale dell'avviamento alla selezione dei lavoratori che hanno presentato domanda. Il Ministro per la funzione pubblica emana le opportune direttive di coordinamento per la successiva applicazione.


Art. 8

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Comma 1

Assunzione degli idonei

Comma 2

Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, sono tenute ad adottare il provvedimento di nomina solo nei confronti dei lavoratori che abbiano riportato il giudizio di idoneita' nella selezione.


Si applicano le norme previste dall'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444.


Art. 9

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

I concorsi per la copertura di posti per i quali si richiede il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, i cui bandi siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono espletati secondo la normativa preesistente.


Sono fatte salve le graduatorie dei concorsi gia' espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la normativa vigente prevede la efficacia pluriennale.


Fino a quando non saranno formalmente costituite e rese funzionanti le sezioni circoscrizionali per l'impiego, le norme contenute nel presente decreto vanno riferite alle sezioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.


Art. 10

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.