Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 2-quater, comma 2-bis, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Meccanismi di raccordo in fase di prenotifica
Comma 2
La stazione appaltante, pubblica o privata, puo' trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa sulla procedura di gara, anche anteriormente alla pubblicazione del bando di gara, fornendo tutti i documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti per la formale notifica, inclusi la determina a contrarre, il bando di gara, l'avviso di indizione o qualsiasi atto di avvio del procedimento ad essi equivalente, il capitolato di gara, le ulteriori specifiche tecniche idonee a determinare il contenuto e l'oggetto della gara, nonche', qualora disponibili, la graduatoria, i dati relativi alle imprese partecipanti alla procedura e il nominativo del concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione.
Entro trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle deliberazioni assunte dal Gruppo di coordinamento, comunica alla stazione appaltante che:
a. l'oggetto della prenotifica non rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, non risultando conseguentemente dovuta la formale notifica;
b. l'oggetto della prenotifica e' suscettibile di rientrare nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nel qual caso occorre eseguire la notifica prevista dagli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012;
c. l'oggetto della prenotifica rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.
Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), il Gruppo di coordinamento, su proposta del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'eventuale esercizio dei poteri speciali, all'esito di una valutazione preliminare sull'oggetto della prenotifica, puo' prevedere raccomandazioni.
Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o piu' amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che l'impresa partecipante alla procedura esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione del Gruppo di coordinamento per le amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, ovvero dalla comunicazione di cui al comma 2 per la stazione appaltante, le stesse amministrazioni o la stazione appaltante possono richiedere che l'impresa partecipante alla procedura esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica, pertanto, all'imprenditore la necessita' di eseguire una formale notifica.
Art. 3
#Comma 1
Notifica e termini del procedimento
Comma 2
La stazione appaltante e l'impresa destinataria della proposta di aggiudicazione possono eseguire la notifica di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche anteriormente alla proposta di aggiudicazione e fin dal momento di conclusione della fase di valutazione delle offerte e di selezione dei migliori offerenti, fermi restando gli obblighi di notifica previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. La notifica di cui al precedente periodo puo' essere eseguita anche congiuntamente. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente, la parte notificante trasmette alla stazione appaltante o all'impresa destinataria della proposta di aggiudicazione, contestualmente alla notifica, una informativa contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo la prova della relativa ricezione.
In ogni caso, il Gruppo di coordinamento e il Governo tengono in particolare considerazione, nella determinazione dei tempi di conclusione del procedimento, le esigenze imperative connesse a un interesse generale alla sollecita stipulazione del contratto e all'inizio della relativa esecuzione, anche in relazione al rispetto di scadenze imposte da norme interne, europee o internazionali.
I termini del procedimento per lo svolgimento di attivita' istruttoria previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, sono dimezzati.
Restano fermi gli obblighi di notifica previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012 nel caso di acquisto di partecipazioni in societa' gia' titolari di concessioni, nonche' di atti che modificano la titolarita', il controllo, o la disponibilita' degli attivi strategici da esse detenuti.
Art. 4
#Comma 1
Non esercizio dei poteri speciali e affidamento di concessioni
Comma 2
Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, sulla base delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, tempestivamente e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, trasmette, in modalita' informatica, al Presidente, alle amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali.
Entro cinque giorni dalla notifica o dalla comunicazione con cui la stazione appaltante e l'impresa sono informate di essere parti del procedimento, le stesse possono chiedere che, in caso di proposta di non esercizio dei poteri speciali, la questione sia in ogni caso rimessa alla valutazione del Consiglio dei ministri.
In occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o piu' amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione del Gruppo di coordinamento, con nota motivata trasmessa informaticamente al Presidente, alle amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni componenti il Gruppo possono formulare la richiesta di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo, il medesimo Dipartimento per il coordinamento amministrativo predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri, allegando la proposta del Ministero responsabile, unitamente alle osservazioni pervenute dalle amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e dalle parti del procedimento.
Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa il notificante della richiesta di sottoporre la proposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
In assenza di tempestive richieste ai sensi dei commi 2 e 3, il Gruppo di coordinamento delibera sulla proposta di non esercizio dei poteri speciali e il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette alle parti del procedimento la deliberazione del Gruppo, sottoscritta dal Presidente o suo delegato. In tali casi, la deliberazione di non esercizio puo' prevedere raccomandazioni.
Art. 5
#Comma 1
Modulistica
Comma 2
Con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento, puo' essere definita una modulistica di contenuto semplificato per le notifiche di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, relative all'affidamento di concessioni. A tal fine la modulistica deve prevedere la sottoscrizione della notifica da parte del legale rappresentante della stazione appaltante o delle imprese, ovvero da persone munite di procura speciale, e che la stessa notifica sia corredata dalle informazioni, dagli allegati e dagli elementi strettamente necessari per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare ai sensi degli articoli 5 dei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e n. 86 del 2014. La modulistica e' pubblicata sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 6
#Comma 1
Clausola di invarianza
Comma 2
Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.