I contratti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facolta' di recesso esercitabile in qualunque momento per il venir meno del rapporto fiduciario.
Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.