Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' articolato: per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione; per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; ((per il Capo della Segreteria del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Capo della segreteria tecnica, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;))
((...)) per il Consigliere diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo Dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, ((per il Capo della segreteria del Ministro, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della segreteria tecnica alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,))((...)) per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non puo' comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Al Capo Ufficio stampa e comunicazione e' riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo. Al portavoce del Ministro e' riconosciuto un trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
Al Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, ((...)) al Segretario particolare del Ministro e' corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero della transizione ecologica, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino ((all'ottanta)) per cento, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Capi e Vice Capi ufficio, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, aumentato del cinquanta per cento, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari.
((Ai dirigenti di prima ovvero seconda fascia)), assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Ai consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico massimo parametrato all'indennita' massima di diretta collaborazione aumentata fino al 60 per cento, determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
Al Consigliere diplomatico aggiunto e' corrisposto un trattamento economico analogo a quello previsto per il Consigliere diplomatico.