DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

((Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)). (21G00137)

Numero 128 Anno 2021 GU 23.09.2021 Codice 21G00137

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-07-29;128

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - ((Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica))

Art. 1

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Comma 1

Funzioni

Comma 2

Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero ((dell'ambiente e della sicurezza energetica)), di seguito denominato «Ministero». Il Ministero costituisce l'autorita' nazionale di riferimento in materia ambientale, ((ed energetica)) ed esercita le funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.


Il ((Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica)) e' di seguito denominato «Ministro».


Art. 2

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE).


((


))


((


))


((5. Il Dipartimento energia (DiE) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:


d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF) ))


I capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonche' per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti e' previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonche' il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorita', dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto.


I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la ((...)) Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali, nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro ((...)) per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di piu' dipartimenti o di piu' direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.


((


Ciascun dipartimento svolge attivita' di studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie di competenza, al fine di assicurare gli elementi conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero.


))


I dipartimenti e le direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, universita' statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al fine di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione dell'amministrazione.


Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).


Il Ministero si avvale, altresi', delle societa' in house ((, nonche' delle societa' controllate, degli enti e dei soggetti vigilati)) per le attivita' strumentali alle finalita' ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero nel rispetto ((della normativa europea e nazionale)).


Art. 3

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Comma 1

Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale

Comma 2

((


Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; gestione unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi informativi; comunicazione istituzionale; programmazione europea, coordinamento degli affari europei e internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia; tutela della biodiversita'; aree protette; difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri.


))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)).


Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio del Ministero; coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e societa' ((o altri soggetti istituzionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 12)); elaborazione di indirizzi strategici, direttive generali ed esercizio della vigilanza su ISPRA, ENEA, Gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.) e relative controllate, Societa' Gestione Impianti Nucleare (SO.G.I.N. s.p.a.); esercizio del controllo analogo sulle societa' in house del Ministero. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate in coordinamento con i Dipartimenti per le materie di competenza.


Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle Direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2 comma 7.


Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) (( , al Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) )) e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto, l'allegato Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; coordina le politiche di coesione, ((i programmi e)) gli strumenti finanziari europei, la programmazione regionale unitaria ed ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le relative funzioni di controllo.


Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE attraverso il coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e il monitoraggio dell'attuazione delle normative europee sul piano interno curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli dipartimenti.


Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e acquisisce l'informativa dagli altri dipartimenti sui rapporti con gli organismi internazionali di settore.


Il Dipartimento cura l'informazione e la comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.


((


Il Dipartimento assicura, mediante la CORUC, la gestione unitaria delle attivita' relative al contenzioso del Ministero secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera f-bis).


Presso il Dipartimento e' istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui e' preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.


))


Art. 4

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Comma 1

Dipartimento sviluppo sostenibile

Comma 2

((


Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di politiche per lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa la definizione e la implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore della fornitura e della distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorita' di bacino distrettuale; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per la eco-sostenibilita' dei prodotti e dei consumi e acquisti pubblici verdi; certificazioni ambientali.


))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)).


Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 7.


Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.


Il Dipartimento ((partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione)) con il DiAG secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.


Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle Direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG.


((


Presso il Dipartimento e' istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui e' preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.


))


Art. 5

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Comma 1

Dipartimento energia

Comma 2

((


Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilita' e continuita' degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitivita' energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilita' sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore energetico e in materia di geo risorse; economicita' e sicurezza del sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza; infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonche' di promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria.


))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)).


Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali nelle materie di competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 7.


Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.


Il Dipartimento ((partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione)) con il DiAG secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.


Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi internazionali di settore al DiAG.


((


Il Dipartimento provvede, secondo un approccio trasversale a ciascuna direzione generale, alla elaborazione delle strategie per la transizione e la competitivita' del sistema energetico nazionale e al disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione delle predette strategie, nonche' al coordinamento delle azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.


))


Presso il Dipartimento opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo.


Art. 7

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Comma 1

((Direzione generale innovazione tecnologica))

Comma 2

La Direzione generale (( innovazione tecnologica (ITEC) )) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: ((a) promozione dell'innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, digitalizzazione e tracciabilita' dei flussi informativi interni al Ministero, riorganizzazione dei processi, promozione degli open data, coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti informatiche, dei dati e dei servizi web;))
b) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero e sviluppo di progetti applicativi e di altri portali in stretto coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione per gli aspetti informatici, anche connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, attuativo della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);
c) coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e politiche per la transizione digitale secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
d) attivita' relative allo svolgimento delle funzioni di Autorita' NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei settori di competenza, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, e successive modificazioni e funzioni di riferimento per l'attuazione e lo sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e sicurezza informatica sia nazionale sia internazionale, in coordinamento con l'Ufficio di gabinetto;
e) partecipazione alle attivita' dagli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, ITU);
f) analisi dei processi di gestione delle procedure ammnistrative e revisione in chiave digitale e informatica degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti;
g) individuazione del fabbisogno di beni e servizi Information Technology (IT) e ((gestione delle relative procedure di acquisto)); (1)
((h) attivita' relative ai sistemi digitali di monitoraggio interno al Ministero.))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali di livello generale di cui alle strutture relative al presente regolamento, conseguenti alla nuova organizzazione del Ministero adottata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 e gia' conferiti, nonche' le procedure per il conferimento dei predetti incarichi gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente regolamento".


Art. 9

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Comma 1

((Direzione generale tutela della biodiversita' e del mare))

Art. 10

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Comma 1

Direzione generale economia circolare ((e bonifiche))


Art. 13

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Comma 1

(( (Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi). ))
((


Art. 13-bis

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Comma 1

(( (Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche). ))

Comma 2

((


2. Presso la direzione generale operano il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, in qualita' di organo tecnico consultivo, il Comitato per l'emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78))


Art. 14

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Comma 1

(( (Direzione generale domanda ed efficienza energetica). ))

Art. 15

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Comma 1

((Direzione generale programmi e incentivi finanziari))

Comma 2

La Direzione generale (( programmi e incentivi finanziari (PIF) )) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
((a) definizione e gestione di programmi nazionali di finanziamento per la riduzione della "intensita' di carbonio" nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), con particolare riferimento ai trasporti e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 1, lettera m);))
b) gestione di interventi e strumenti di incentivazione idonei a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento, connessi al settore energetico;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180));
d) gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
e) gestione di incentivi per la riduzione della CO2 e dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano per la mobilita' sostenibile e mobility manager; ((3))
((e-bis) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica;
e-ter) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della direzione in coordinamento con la FTA, la MIE e la DEE;))

f) collaborazione con la ((AEIF)) nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla ((AEIF)); supporto all'Ufficio legislativo e alla ((AEIF)) nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
g) attivita' inerenti alla programmazione negoziata e all'attuazione di misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro in materia di energia;
h) ((gestione di)) programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei e nella titolarita' del Ministero, in materia di energia;
i) gestione delle misure di finanziamento per lo sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e per la ricerca nel settore energetico;
l) ((...)) rapporti con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA ((e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per le materie di competenza)); cura delle relazioni con il Gestore dei servizi elettrici - GSE s.p.a. ((e Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A.)) per gli aspetti connessi alla gestione di misure di incentivazione di competenza della direzione;
m) elaborazione e monitoraggio del Piano per la ricerca di sistema del settore elettrico e indirizzi ai soggetti attuatori; partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca e di sviluppo e promozione, anche all'estero, di nuove tecnologie per la transizione energetica;
n) attivita' finalizzate alle verifiche del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e supporto ((a FTA, MIE e DEE)) per le attivita' di notifica di misure specifiche;
o) ((...)); analisi comparate e proposte per l'ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in materia di energia e transizione energetica;
p) organizzazione di piani di controlli e ispezioni sulla realizzazione dei programmi e delle misure oggetto di incentivazione, anche avvalendosi del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera t)) che "alla lettera e), le parole «emobility manager» sono soppresse; ".


Art. 16

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Comma 1

((Capitanerie di porto e Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri))


Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed esercitano funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. ((Presso il Ministero opera il Reparto ambientale marino, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e posto alle dipendenze funzionali del Ministro per le attivita' di tutela e difesa dell'ambiente marino e costiero, con compiti di raccordo con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera relativamente alle attivita' svolte dalle Capitanerie di porto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro.))


Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, ((comprese quelle di sicurezza energetica,)) dal Ministro dipende il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, incluso il Comando carabinieri per la tutela ambientale e la ((sicurezza energetica)) ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministro si avvale, altresi', dei reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.


Art. 17

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Comma 1

Dotazioni organiche

Comma 2

I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


((


Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a uno in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del presente regolamento.


))


Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianita' in ruolo in servizio presso ciascuna direzione generale.


Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.


Comma 3

Capo II - Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 18

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Comma 1

Organismo indipendente di valutazione della performance

Comma 2

Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in posizione di autonomia organizzativa, operativa e valutativa, opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo».


L'Organismo esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e riferisce direttamente al Ministro.


L'Organismo e' nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.


L'Organismo e' costituito da un organo collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati, assicurando l'equilibrio di genere, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale di cui al citato articolo 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.


Art. 19

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Comma 1

Struttura tecnica permanente

Comma 2

Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.


La Struttura tecnica e' formata da un contingente di quattro unita' di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale ((comunicazione, risorse umane e contenzioso)) su proposta dell'Organismo.


Il responsabile della Struttura tecnica permanente e' nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Struttura e deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche come espressamente previsto dall'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.


Art. 20

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Comma 1

Funzioni e compiti

Comma 2

L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 14, commi 2, 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita dalla legge.


La validazione della Relazione sulla performance e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009.


Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Comma 3

Capo III - Uffici di diretta collaborazione

Art. 21

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Comma 1

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Comma 2

Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.


Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, e' istituito il Comitato di gabinetto, coordinato dal Capo di gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a g) del comma 2.


Art. 22

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Comma 1

Ufficio di gabinetto

Comma 2

Il Capo di gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, istruisce ((, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 1,)) ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attivita' di supporto e tutti gli Uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero. ((Cura la partecipazione del Ministro, in coordinamento con le strutture del Ministero, ai comitati interministeriali e alle cabine di regia operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 5.))


Il Capo di gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori universitari, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.


L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro, comprese le attivita' inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, ed e' articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di gabinetto ((, di cui uno scelto tra gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri)). Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' a professori universitari e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.


L'Ufficio di gabinetto, in coordinamento con l'Ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale ((ed europeo)) del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)).


Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28.


((


L'Ufficio di gabinetto puo' dotarsi di un direttore di gabinetto e di uno o piu' dirigenti di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di cui alla allegata tabella A.


))


L'Ufficio di gabinetto coordina gli apporti delle direzioni generali ((...)) e cura la partecipazione del Ministero nelle competenti sedi nazionali ((, europee)) ed internazionali.


Art. 23

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Comma 1

Ufficio legislativo

Comma 2

L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare; ((esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri)); assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualita' del linguaggio normativo, nonche' il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell'Unione europea.


L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo, ((sovrintende)) al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro. ((3))


Presso l'Ufficio legislativo opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28, e da referenti designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali.
L'Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attivita' relative alle procedure d'infrazione e le fasi di precontenzioso, sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia, coordinandosi con l'Ufficio di gabinetto; monitora le attivita' relative alla partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE con il supporto del DiAG.


All'Ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'Ufficio legislativo il quale e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.


L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capi. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' a professori universitari in materie giuridiche, avvocati del libero foro e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera bb)) che al comma 2 del presente articolo le parole «giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale iva inclusa» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale, unionale, costituzionale e ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nonche' cura» e le parole «, per l'esame dei provvedimenti di competenza,» sono soppresse.


Art. 24

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Comma 1

Uffici di segreteria del Ministro

Comma 2

La Segreteria del Ministro, assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro e alla acquisizione ed elaborazione di ogni elemento utile all'opera dello stesso, diversa da quella prevista dai commi 3 e 5.


Alla Segreteria del Ministro e' preposto il Capo della segreteria, il quale coadiuva e assiste il Ministro e adempie, su suo mandato, ai compiti specifici assegnatigli dallo stesso.


Alla Segreteria particolare del Ministro e' preposto il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.


Il Segretario particolare e il Capo della segreteria sono nominati dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.


La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali ed energetiche, operando in raccordo con i dipartimenti e le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro. ((La segreteria tecnica cura la partecipazione del Ministro al CITE, in raccordo con il DiAG)).


Alla Segreteria tecnica e' preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero. Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.


Art. 25

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Comma 1

Ufficio del consigliere diplomatico

Comma 2

L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l'Ufficio di gabinetto, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, unionali e bilaterali.


Il consigliere diplomatico, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, promuove e assicura, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura, in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche del Ministro con particolare riferimento ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.


Presso l'Ufficio del consigliere diplomatico il Ministro puo' nominare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Consigliere diplomatico aggiunto, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, nell'ambito del contingente complessivo indicato dall'articolo 28.


Art. 26

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Comma 1

Ufficio stampa e comunicazione

Comma 2

L'Ufficio stampa e comunicazione, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali, effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero, e promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.


All'Ufficio stampa e comunicazione e' preposto il Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, il quale e' nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, ((oltre che iscritto all'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69)).


Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, puo' nominare un portavoce che cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione ((...)).


Art. 27

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Comma 1

Uffici di segreteria del Viceministro e dei Sottosegretari di Stato

Comma 2

Agli uffici del Vice Ministro, ove nominato, e dei Sottosegretario di Stato e' preposto il Capo della segreteria.


Il Capo della segreteria e' nominato dal Vice Ministro o dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercita nell'ambito delle competenze del Vice Ministro o del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 24.


Art. 28

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Comma 1

Personale degli Uffici di diretta collaborazione

Comma 2

Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) disciplinati dal successivo del comma 3, e' assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di ((centoquaranta)) unita', nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio ((, oltre a un contingente, nel numero massimo di otto unita', di consiglieri, esperti e consulenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, cui non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati)).


Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresi' assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a ((quindici)) consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonche' fino a ((trentuno)) esperti e consulenti in possesso di particolari professionalita' e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non puo' essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari. (2)


Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato dal Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unita', nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Nell'ambito delle predette unita' puo' essere assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2. (1)


Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali di livello generale di cui alle strutture relative al presente regolamento, conseguenti alla nuova organizzazione del Ministero adottata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 e gia' conferiti, nonche' le procedure per il conferimento dei predetti incarichi gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente regolamento".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I contratti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facolta' di recesso esercitabile in qualunque momento per il venir meno del rapporto fiduciario".


Art. 29

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Comma 1

Trattamento economico

Comma 2

Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' articolato: per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione; per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; ((per il Capo della Segreteria del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Capo della segreteria tecnica, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;))
((...)) per il Consigliere diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo Dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, ((per il Capo della segreteria del Ministro, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della segreteria tecnica alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,))((...)) per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non puo' comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


Al Capo Ufficio stampa e comunicazione e' riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo. Al portavoce del Ministro e' riconosciuto un trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150.


Al Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, ((...)) al Segretario particolare del Ministro e' corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero della transizione ecologica, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino ((all'ottanta)) per cento, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Capi e Vice Capi ufficio, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, aumentato del cinquanta per cento, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari.


((Ai dirigenti di prima ovvero seconda fascia)), assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.


Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.


Ai consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico massimo parametrato all'indennita' massima di diretta collaborazione aumentata fino al 60 per cento, determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.


Al Consigliere diplomatico aggiunto e' corrisposto un trattamento economico analogo a quello previsto per il Consigliere diplomatico.


Comma 3

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 30

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Comma 1

Norme transitorie, finali ed abrogazioni

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)).


Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del Viceministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 30 OTTOBRE 2023, N. 180)).


Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero, determinate secondo l'allegata Tabella B che costituisce parte integrante del presente regolamento, tengono conto anche delle risorse indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.


Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.