DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (15G00159)

Numero 145 Anno 2015 GU 16.09.2015 Codice 15G00159

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2013/30/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.


Rimangono ferme le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886, al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


Salvo che non sia diversamente previsto, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente grave a norma della lettera t), numeri 1), 2) e 4), un impianto che e' di norma non presidiato e' considerato come se fosse presidiato.


Comma 3

Capo II - PREVENZIONE DEI GRANDI INCIDENTI LEGATI ALLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

Art. 3

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Comma 1

Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

Comma 2

Gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.


Gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi di cui al presente decreto a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state effettuate da contraenti incaricati.


In caso di incidente grave, gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente.


Gli operatori effettuano le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.


Art. 4

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Comma 1

Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze

Comma 2

I permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e i titoli concessori unici sono accordati, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 133 del 2014, che dimostrano di disporre di requisiti di ordine generale, capacita' tecniche, economiche ed organizzative ed offrono garanzie adeguate ai programmi presentati secondo quanto disposto dal disciplinare tipo adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.


Ai fini del rilascio o del trasferimento di una licenza per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l'autorita' preposta al rilascio delle licenze, oltre ai pareri, nulla osta, autorizzazioni previste dalla normativa vigente puo' richiedere il parere del Comitato di cui all'articolo 8.


I richiedenti, all'atto della presentazione della istanza per il rilascio della licenza, presentano idonea documentazione, secondo quanto disposto dai provvedimenti normativi di cui al comma 1, che dimostra che hanno adottato misure adeguate per coprire le responsabilita' potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, nonche' ogni altra informazione pertinente relativa alle operazioni da svolgere e all'area richiesta.


L'autorita' preposta al rilascio delle licenze valuta, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, l'adeguatezza della documentazione per stabilire se il richiedente ha risorse finanziarie, economiche e tecniche sufficienti per l'avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace alle emergenze e la successiva riparazione. I richiedenti un titolo minerario per operazioni in mare possono utilizzare strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per dimostrare la loro capacita' finanziaria a norma del primo comma. Ai fini di una gestione rapida ed efficace delle domande di risarcimento, l'autorita' preposta al rilascio delle licenze promuove presso gli operatori dell'industria e gli enti assicurativi e di garanzia l'adozione di accordi per una pronta copertura delle responsabilita' per danni da operazioni in mare, anche a carattere transfrontaliero, nel settore idrocarburi. Il richiedente deve garantire il mantenimento della capacita' economica e finanziaria necessaria per soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilita' per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.


L'autorita' preposta al rilascio delle licenze designa l'operatore nel decreto di conferimento del titolo minerario.


Le procedure per il rilascio delle licenze, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelle previste dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, e del decreto-legge n. 133 del 2014. Nel valutare le capacita' tecniche, finanziarie ed economiche di un richiedente una licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo, quali le zone marine protette, le zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE.


Art. 5

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Comma 1

Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi

Comma 2

La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione puo' essere iniziata solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tale partecipazione e' garantita nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.


Il presente articolo non si applica con riguardo alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013.


Art. 6

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Comma 1

Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate

Comma 2

Gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse sono eserciti da operatori designati dall'autorita' competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento.


Se il Comitato di cui all'articolo 8 riscontra che l'operatore non e' piu' in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma del presente decreto, ne informa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze. Quest'ultima valuta l'opportunita' di revocare la licenza all'operatore ai sensi della normativa vigente e comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni.
In caso di danni alla salute e all'ambiente, il Comitato di cui all'articolo 8 informa l'autorita' preposta al rilascio delle licenze al fine di valutare l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.


Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica sostanziale, solo dopo che la relazione sui grandi rischi e' stata accettata da parte del Comitato, a norma del presente decreto.


Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, le operazioni di pozzo o le operazioni combinate non possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica sostanziale, fino a quando non e' stata accettata la relazione sui grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni di pozzo o una comunicazione di operazioni combinate non e' presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere h) o i), al Comitato o qualora l'UNMIG solleva obiezioni sul contenuto di una comunicazione o in difformita' alle misure disposte a seguito dell'esame di una comunicazione.


Ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e' istituita una zona di sicurezza circostante l'impianto il cui raggio e' individuato con ordinanza della Capitaneria di Porto con le modalita' indicate alla definizione di cui all'articolo 2, lettera tt).


La consultazione tripartita, ai fini dell'effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, tra il Comitato di cui all'articolo 8, operatori e rappresentanti dei lavoratori, avra' luogo con modalita' e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori.


Art. 7

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Comma 1

Responsabilita' per danno ambientale


Fatto salvo l'ambito di responsabilita' esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il licenziatario e' finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto.


Art. 8

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Comma 1

Designazione dell'autorita' competente


Alle riunioni delle articolazioni sul territorio del Comitato partecipa un tecnico competente in materia ambientale o mineraria, in rappresentanza della Regione interessata e dalla stessa designato.


Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono responsabili le articolazioni sul territorio del Comitato.


Il Comitato opera, nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione, in particolare rispetto al comma 3, lettere a), b) e c), con obiettivita' ed indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, dalle funzioni di rilascio di licenze per le operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti di competenza per apportare le necessarie modifiche organizzative alla struttura della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, al fine di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi.


Dell'istituzione del Comitato, della sua organizzazione, del motivo per cui e' stato istituito e del modo in cui e' garantito lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al comma 1 e il rispetto degli obblighi previsti al comma 3 e' data informazione attraverso apposita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e nonche' in forma permanente sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.


Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi, al fine di acquisire le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente comma, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettivita' puo' essere compromessa da conflitti di interesse.


Le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento dei propri compiti, a norma del presente decreto, sono poste a carico degli operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese relative alle attivita' del predetto Comitato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Gli organismi componenti del Comitato esercitano le proprie funzioni in modo indipendente secondo le modalita' stabilite dalla legge, organizzando le stesse funzioni in modo da evitarne duplicazioni. Il Comitato, relaziona annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in merito all'attivita' di regolamentazione e di vigilanza svolta.


All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 9

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Comma 1

Funzionamento del Comitato

Comma 2

Il Comitato informa tempestivamente delle proprie motivate decisioni l'operatore e le autorita' che sono state interessate dal rilascio dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni in mare in questione.


Art. 10

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Comma 1

Collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima

Comma 2

Il Comitato puo' avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima) che fornisce assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.


Comma 3

Capo III - PREPARAZIONE E EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

Art. 11

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Comma 1

Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

Comma 2

I documenti che devono essere presentati a norma del comma 1, lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi rischi di cui al comma 1, lettera e). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore e' altresi' inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo, laddove non gia' presentata, a norma del comma 1, lettera h).


La comunicazione del progetto richiesta a norma del comma 1, lettera c) e' presentata al Comitato entro i termini da esso stabiliti e comunque prima della presentazione prevista della relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata. L'UNMIG entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto formula le proprie osservazioni che devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.


Se un impianto di produzione esistente entra nelle acque marine italiane o ne esce, l'operatore inoltra comunicazione al Comitato per iscritto almeno 5 giorni prima della data in cui e' previsto l'ingresso o l'uscita dell'impianto di produzione dalle acque marine italiane.


La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del comma 1, lettera l), e' trasmessa al Comitato almeno 90 giorni prima dell'avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere all'operatore di tener conto, nell'elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall'UNMIG entro 30 giorni dalla comunicazione di trasferimento.


In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, al Comitato e' data tempestiva comunicazione di tale modifica e comunque entro il termine previsto al comma 3 del presente articolo.


La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del comma 1, lettera e), e' presentata al Comitato entro il termine da esso stabilito e comunque prima del previsto avvio delle operazioni. Il Comitato si esprime entro i successivi 30 giorni.


Art. 12

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Comma 1

Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione

Comma 2

L'operatore redige una relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 2 e 5, ed e' aggiornata in caso di modifiche rilevanti e comunque, secondo le modalita' di cui al comma 7.


I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione; la modalita' di tale consultazione deve essere descritta all'interno della relazione, conformemente a quanto disposto all'allegato I, paragrafo 2, punto


3. Previo accordo del Comitato la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione puo' essere redatta per un gruppo di impianti.


Su richiesta del Comitato prima dell'accettazione della relazione sui grandi rischi, l'operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata.


Qualora l'impianto di produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto di produzione fisso, l'operatore redige una relazione sui grandi rischi modificata, conformemente all'allegato I, paragrafo 6, che deve essere presentata al Comitato a norma dell'articolo 11, comma l, lettera f), almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.


I lavori di cui al comma 5 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione.


La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione e' soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando cio' sia richiesto dal Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.


Art. 13

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Comma 1

Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione

Comma 2

L'operatore, avvalendosi del contributo del contraente incaricato, redige una relazione grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, da presentare a norma dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 3 e 5, ed e' aggiornata secondo le modalita' di cui al comma 7.


I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione; la modalita' di tale consultazione deve essere descritta all'interno della relazione, conformemente al disposto dell'allegato I, paragrafo 3, punto 2.


Su richiesta del Comitato, prima dell'accettazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, l'operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata.


Qualora l'impianto non destinato alla produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla produzione, il contraente incaricato redige una relazione sui grandi rischi modificata che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera f), almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, conformemente all'allegato I, paragrafo 6, punti 1, 2 e 3.


Per un impianto fisso non destinato alla produzione, i lavori di cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi.


Per un impianto mobile non destinato alla produzione, i lavori di cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi.


La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione e' soggetta a un riesame periodico approfondito da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando cio' sia richiesto dal Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.


Art. 14

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Comma 1

Piani interni di risposta alle emergenze

Comma 2

L'operatore e' tenuto a predisporre un piano interno di risposta alle emergenze, che deve essere presentato al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g). Il piano e' predisposto conformemente all'articolo 28, tenendo conto della valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l'elaborazione della piu' recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.


Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle emergenze per l'impianto tiene conto della valutazione del rischio effettuata nella redazione della comunicazione delle operazioni di pozzo che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h).
Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo, l'operatore presenta al Comitato il piano interno di risposta alle emergenze modificato, a corredo della comunicazione di operazioni di pozzo.


Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per effettuare operazioni combinate, il piano interno di risposta alle emergenze e' modificato per farvi rientrare le operazioni combinate e presentato al Comitato, a corredo della pertinente comunicazione di operazioni combinate.


Art. 15

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Comma 1

Comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni

Comma 2

L'operatore che deve effettuare operazioni di pozzo predispone la comunicazione che deve essere presentata, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h), al Comitato nel termine da esso stabilito e comunque prima dell'avvio dell'operazione di pozzo. Tale comunicazione di operazioni di pozzo, contiene informazioni dettagliate sul progetto del pozzo e le operazioni di pozzo proposte a norma dell'allegato I, paragrafo 4. Cio' include un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.


L'UNMIG esamina la comunicazione entro 30 giorni e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni di pozzo prende le misure adeguate, che possono includere il divieto di avviare l'operazione.


Le modifiche sostanziali della comunicazione di operazioni di pozzo adeguata alle nuove condizioni previste dall'articolo 17, comma 4, lettera b), e' preparata e pianificata dall'operatore con la collaborazione del verificatore indipendente.


L'operatore informa immediatamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata in merito a operazioni di pozzo. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate.


L'operatore presenta le relazioni periodiche inerenti le operazioni di pozzo al Comitato conformemente a quanto previsto dall'allegato II. Le relazioni sono presentate a intervalli di una settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di pozzo.


Art. 16

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Comma 1

Comunicazione di operazioni combinate

Comma 2

L'operatore che deve effettuare un'operazione combinata presenta la comunicazione a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera i), al Comitato nel termine da esso stabilito e comunque prima dell'avvio dell'operazione combinata. Tale comunicazione di operazione combinata contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 7.


L'UNMIG esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni combinate, adotta misure adeguate che possono includere il divieto di avviare l'operazione. L'UNMIG risponde alla comunicazione di operazioni combinate entro 30 giorni e le sue osservazioni sono prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.


L'operatore che ha presentato la comunicazione informa tempestivamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, adotta le misure appropriate.


Art. 17

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Comma 1

Verifica indipendente

Comma 2

L'operatore istituisce un sistema di verifica indipendente e redige, avvalendosi eventualmente del contributo del proprietario, una descrizione di tale sistema, da presentare al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d). Tale descrizione e' inclusa nel documento che definisce il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente presentato al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La descrizione contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 5.


I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilita' dell'operatore per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica.


La scelta del verificatore indipendente e la progettazione di sistemi di verifica indipendente soddisfano i criteri di cui all'allegato V.


Gli operatori rispondono alle raccomandazioni del verificatore indipendente e prendono provvedimenti adeguati in base a tali raccomandazioni.


Gli operatori mettono a disposizione del Comitato le raccomandazioni ricevute dal verificatore indipendente a norma del comma 4, lettera a), nonche' i provvedimenti adottati sulla base di tali raccomandazioni. Le raccomandazioni ricevute ed i provvedimenti adottati sono conservati dall'operatore per un periodo di sei mesi dal completamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento.


Il Comitato verifica che gli operatori di pozzi includano i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti in risposta a tali risultati e osservazioni, nella comunicazione di operazioni di pozzo preparata a norma dell'articolo 15.


Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica e' posto in essere prima del completamento della progettazione. Per un impianto non destinato alla produzione, il sistema e' istituito prima dell'avvio delle operazioni.


Comma 3

Capo IV - POLITICA DI PREVENZIONE

Art. 19

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Comma 1

Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori

Comma 2

L'operatore redige un documento che definisce la propria politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi in tutte le proprie attivita' in mare nel settore degli idrocarburi che deve essere presentato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull'efficacia di tale politica e garantendone l'attuazione. Il documento contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8.


La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene conto della responsabilita' primaria dell'operatore, anche per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento.


Per gli impianti esistenti al 19 luglio 2015 e' presentato documento analogo a quello di cui al comma 3 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un meccanismo per dare agli operatori la possibilita' di contribuire all'effettiva consultazione tripartita di cui all'articolo 6, comma 7. L'impegno dell'operatore a favore di questi meccanismi puo' figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.


Gli operatori predispongono e conservano un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attivita' in mare nel settore degli idrocarburi.


Gli operatori, in consultazione con il Comitato e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all'articolo 27, comma 1, elaborano e rivedono le norme e le linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi per tutto il ciclo di progettazione, esercizio ed esecuzione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguono, come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato VI.


Il documento di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di cui al comma 1 comprende anche gli impianti dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell'Unione.


Qualora l'attivita' svolta rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o accresca significativamente il rischio di un incidente grave, l'operatore adotta misure adeguate, che possono includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell'attivita' finche' il pericolo o il rischio sia adeguatamente sotto controllo.
L'operatore comunica al Comitato, tempestivamente e comunque entro ventiquattro ore dall'adozione le misure adottate, accompagnate da una relazione.


L'operatore predispone procedure e/o mezzi tecnici adeguati al fine di garantire un affidabile raccolta e registrazione dei dati pertinenti alla perforazione e alla sicurezza delle operazioni e dell'impianto, e ad impedirne manipolazioni. L'operatore, inoltre, predispone un sistema di registrazione informatica che garantisce l'integrita', la disponibilita' e il non ripudio dei dati, nel rispetto dei principi di riservatezza e responsabilita' del dato, in ogni condizione, dei dati relativi ai parametri tecnici di perforazione e di controllo del fango del pozzo, e di altri parametri come disposto dal Comitato, con misure almeno analoghe da quanto previsto dall'articolo 50-bis, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. I dati comunque raccolti e registrati sono resi disponibili per le verifiche del Comitato e della sezione UNMIG competente per il territorio, anche ai fini della tutela dell'ambiente marino.


Art. 20

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Comma 1

Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'Unione

Comma 2

Le societa' registrate in Italia che svolgono, direttamente o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione come detentori di licenze o operatori, comunicano, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte.


Nella richiesta di relazione di cui al comma 1, il Comitato specifica i dettagli delle informazioni richieste. Tali relazioni sono scambiate con gli altri Stati membri conformemente all'articolo 27, comma 1.


Art. 21

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Comma 1

Garanzia di conformita' con il quadro normativo
per la prevenzione degli incidenti gravi


Il Comitato verifica attraverso l'acquisizione delle comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, e tramite ispezioni l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentati a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere e), h) e i).


Gli operatori assicurano al Comitato e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione del Comitato, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonche' vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte del Comitato, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare il presente decreto.


Il Comitato elabora piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformita' alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani e' rivista ogni 3 anni e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli.


Art. 22

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Comma 1

Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza

Comma 2

Gli operatori comunicano informazioni dettagliate sulle disposizioni nazionali per il meccanismo di cui al comma 1, lettera b), ai propri dipendenti, e a contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti. Nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti l'operatore fa riferimento anche alle segnalazioni confidenziali.


Comma 3

Capo V - TRASPARENZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

Art. 23

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Comma 1

Condivisione delle informazioni

Comma 2

Gli operatori forniscono al Comitato almeno le informazioni di cui all'allegato IX.


Ai fini del comma 1, il Comitato utilizza il formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere, stabilito dalla Commissione europea secondo le proprie procedure e nell'ambito dei propri poteri di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.


Art. 24

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Comma 1

Trasparenza

Comma 2

Il Comitato mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'allegato IX.


Il Comitato utilizza il formato comune di pubblicazione stabilito dalla Commissione europea secondo le proprie procedure e nell'ambito dei propri poteri di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.


Art. 25

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Comma 1

Relazioni sulla sicurezza

Comma 2

Il Comitato presenta alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3.


Il Comitato e' responsabile per lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 23 e per la pubblicazione delle stesse a norma dell'articolo 24.


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun.


Art. 26

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Comma 1

Indagini a seguito di un incidente grave

Comma 2

In caso di incidente grave, gli organi preposti ai sensi della normativa nazionale vigente, avviano una inchiesta svolgendo indagini approfondite.


Alla conclusione dell'inchiesta, gli organi preposti di cui al comma 1 inoltrano gli atti al Comitato che ne mette a disposizione una sintesi alla Commissione. Il Comitato rende pubblica una versione non riservata dei risultati.


A seguito delle inchieste a norma del comma 1, il Comitato attua tutte le raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nell'ambito dei suoi poteri.


Comma 3

Capo VI - COOPERAZIONE

Art. 27

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Comma 1

Cooperazione tra Stati membri

Comma 2

Il Comitato procede allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorita' competenti degli altri Stati membri, tra l'altro attraverso il gruppo di autorita' dell'Unione europea per le attivita' in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolge consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione europea.


Conoscenze, informazioni ed esperienze scambiate a norma del comma 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformita' e la risposta alle emergenze in relazione alle attivita' in mare nel settore degli idrocarburi all'interno dell'Unione, nonche', se del caso, all'esterno dell'Unione.


In ambito europeo, il Comitato partecipa alla definizione di priorita' per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l'attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.


Entro il 19 luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all'accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti, anche in virtu' dell'articolo 8, comma 8, del presente decreto.


Comma 3

Capo VII - PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE

Art. 28

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Comma 1

Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze

Comma 2

L'operatore rende disponibile in ogni momento l'accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze, mettendoli a disposizione delle autorita' responsabili dell'esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze.


Il piano interno di risposta alle emergenze e' redatto a norma dell'allegato I, paragrafo 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11. Tale piano e i relativi aggiornamenti sono presentati al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), e comunicati al Capo di compartimento Marittimo competente per la preparazione dei piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.


Il piano interno di risposta alle emergenze e' integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone.


Art. 29

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Comma 1

Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze

Comma 2

I piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate da incidenti gravi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e fermo restando le attribuzioni di ogni altra amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto. Tali piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari degli operatori.


I piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, tengono conto della versione piu' aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze.


I piani operativi locali, di cui al comma 2, sono integrati, ove necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, e sono resi disponibili alla Commissione, agli altri Stati Membri eventualmente interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato. I piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformita' dell'allegato VII e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato.


Sono adottate misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilita' e interoperabilita' delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario, al di la' di essa. Sono adottate misure che incoraggiano l'industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto, compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica.


L'ente preposto secondo la normativa vigente tiene un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente all'allegato VIII, punto 1. Tale registro e' a disposizione degli altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocita', dei paesi terzi limitrofi.


Gli operatori verificano periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con l'ente preposto secondo la normativa vigente.


L'ente preposto secondo la normativa vigente elabora scenari per la cooperazione nelle emergenze con le autorita' competenti e i punti di contatto degli altri Stati membri. Tali scenari sono valutati e aggiornati periodicamente.


Art. 30

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Comma 1

Risposta alle emergenze

Comma 2

L'operatore comunica tempestivamente alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio un incidente grave o una situazione in cui vi e' un rischio immediato di incidente grave.
Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l'origine, i possibili effetti sull'ambiente e le potenziali conseguenze gravi indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della strategia di risposta all'emergenza.


In caso di incidente grave l'operatore adotta tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. La Capitaneria di Porto puo' assistere l'operatore, anche con la disponibilita' di ulteriori risorse. La Capitaneria di Porto diffida l'operatore ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.


Comma 3

Capo VIII - EFFETTI TRANSFRONTALIERI

Art. 31

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Comma 1

Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

Comma 2

Se il Comitato ritiene probabile che un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che si volgono nell'ambito della giurisdizione italiana puo' avere gravi ripercussioni sull'ambiente in uno o piu' Stati membri, trasmette agli Stati membri, ovvero per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in caso di coinvolgimento di Stati terzi potenzialmente interessati, a questi ultimi, le informazioni pertinenti prima dell'inizio delle operazioni e si adopera, congiuntamente con gli Stati interessati, per adottare misure idonee a prevenire eventuali conseguenze.


Su richiesta di uno o piu' Stati membri, che non sono destinatari delle informazioni di cui al comma 1 e che ritengono di essere potenzialmente interessati, il Comitato, trasmette le informazioni pertinenti.


I grandi rischi individuati a norma del comma 1 sono presi in considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle emergenze per facilitare un'efficace risposta congiunta a un incidente grave.


Qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rende disponibili le informazioni ai paesi terzi, a condizione di reciprocita'.


Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale concorda con le autorita' competenti degli altri Stati membri le misure coordinate relative alle zone al di fuori della giurisdizione dell'Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attivita' in mare nel settore degli idrocarburi.


Le amministrazioni statali competenti, al fine di testare regolarmente la propria preparazione a rispondere efficacemente ad incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione e, su una base di reciprocita', i paesi terzi potenzialmente interessati effettua delle esercitazioni coordinate di emergenza transfrontaliere dedicate alla prova dei meccanismi di emergenza a cui la Commissione puo' contribuire.


In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri o Paesi terzi potenzialmente interessati da tale situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un'efficace risposta all'emergenza.


Comma 3

Capo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Chiunque esercisce impianti di produzione o infrastrutture connesse senza essere designato come operatore dall'autorita' competente per il rilascio delle licenze e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 150.000.


L'operatore che inizia o, nel caso di modifica sostanziale, prosegue le operazioni in mare in violazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 150.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, nonche' le operazioni di pozzo o le operazioni combinate per un periodo da uno a sei mesi.


L'operatore che non inoltra la comunicazione all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, o vi provvede in violazione della stessa disposizione e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.


L'operatore che, nel caso di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o nel caso di smantellamento di un impianto di produzione fisso, inizia i lavori in violazione dell'articolo 12, commi 5 e 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni riguardanti l'impianto di produzione per un periodo da quindici giorni a tre mesi.


L'operatore che non sottopone a riesame periodico la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione in violazione dell'articolo 12, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.


L'operatore che non sottopone a riesame periodico la relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione in violazione dell'articolo 13, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.


L'operatore che, nel caso di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale dell'impianto non destinato alla produzione o nel caso di smantellamento di un impianto fisso non destinato alla produzione, inizia i lavori in violazione dell'articolo 13, commi 4 e 5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'impianto per un periodo da quindici giorni a tre mesi. La stessa sanzione pecuniaria ed accessoria si applica all'operatore che inizia i lavori in violazione dell'articolo 13, comma 6.


L'operatore che non predispone o non conserva un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza in violazione dell'articolo 19, comma 7, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.


L'operatore che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 10, secondo periodo, all'autorita', o vi provvede in violazione della stessa disposizione, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.


L'operatore che non predispone le misure di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 11, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.


L'operatore che non fornisce all'autorita' competente le informazioni come previsto dall'articolo 23, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.


L'operatore che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 1, all'autorita', o vi provvede in violazione della stessa disposizione, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.


Competenti ad emettere le ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dal presente articolo sono le sezioni UNMIG competenti per territorio. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 33

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Comma 1

Modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Comma 2

All'articolo 300, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:
1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;
2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano gia' affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».


Art. 34

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2016.


In relazione agli impianti esistenti, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2018.


Art. 35

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 36

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.