Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e' sostituito dal seguente:
"2. Nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione delle vacanze, il personale risultato in esubero in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 o che si prevede risulti tale nel corso del 1989, fa pervenire alle amministrazioni di appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, anche di comparto diverso, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, domanda di mobilita' per i posti vacanti, in relazione alla qualifica funzionale o categoria e profilo professionale corrispondente".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.