DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 51/2011 - Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329. (11G0093)

Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329. (11G0093)

Numero 51 Anno 2011 GU 26.04.2011 Codice 011G0093

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-01-26;51

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Denominazione dell'Agenzia

Comma 2

L'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, assume la denominazione di «Agenzia per il terzo settore».


La denominazione «Agenzia per il terzo settore» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

Comma 2

La lettera f) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«f) cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia mediante raccordi operativi con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate, il DigitPA, l'Istat e le istituzioni titolari della gestione dei registri afferenti organizzazioni, terzo settore ed enti;».


La lettera i) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«i) vigila sull'attivita' di sostegno a distanza, di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunita' di accesso ai mezzi di finanziamento;».


La lettera k) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 148, comma 8, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;».


La lettera l) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«l) collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'uniforme applicazione delle norme tributarie, inviando agli stessi e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;».


Dopo la lettera m) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) nei casi di cessazione dell'impresa sociale, si esprime, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e dal decreto attuativo del Ministro della solidarieta' sociale 24 gennaio 2008;»;
«m-ter) coadiuva e supporta, mediante protocolli d'intesa o accordi di programma, i soggetti istituzionali competenti, quali regioni, enti locali, Camere di commercio, uffici territoriali e altre amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare i criteri di formazione e le modalita' di gestione dei registri di settore;».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

Comma 2

La lettera a) dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e mappatura territoriale nonche' del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e degli altri enti in Italia;».


La lettera c) dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«c) consulta, in via periodica, le associazioni che si occupano degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali del Governo».


La lettera f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«f) comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti consequenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attivita' di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

Comma 2

L'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Composizione dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia e' un organo collegiale costituito dal presidente e da quattro componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno nominato su proposta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il presidente e' scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilita' e rilievo. I quattro componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-sociali o nel settore di attivita' degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia.
3. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.».


Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

Comma 2

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'Agenzia e' convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente puo' richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno due componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformita', li inserisce nella prima seduta utile.
2. Per la validita' delle deliberazioni dell'Agenzia e' necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a due. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti: in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

Comma 2

Il comma 1, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituito dal seguente:
«l. L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unita' di personale messe a disposizione dal Comune di Milano, nonche' di un contingente non superiore a venti unita' di personale provenienti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente.».


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

In sede di prima applicazione, i componenti dell'organo collegiale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino al 14 gennaio 2012.


L'articolo 5 del presente decreto entra in vigore dalla data di insediamento dell'organo collegiale costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 26 gennaio 2011

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Berlusconi


Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti


Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi



Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 187